Danno da ritardo della p.a. e indennizzo ex art. 2-bis (TAR Campania n. 2973 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento costituisce l’elemento oggettivo dell’illecito, ma non integra piena prova del danno. La responsabilità da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 e art. 30, comma 4, cod. proc. amm. richiede la dimostrazione dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità e della lesione di un bene della vita. L’indennizzo per mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis presuppone l’attivazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990 e opera, allo stato, nei limiti perimetrati dall’art. 28 d.l. n. 69/2013. La mancata impugnazione del provvedimento che chiude il procedimento rileva ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Cultura in servizio presso il Parco Archeologico di Pompei, partecipava a una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di personale non dirigenziale, risultando vincitrice per il profilo di Funzionario Archeologo. Per l’immissione in servizio presentava istanza di collocamento in aspettativa senza retribuzione, con conservazione del posto, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’istanza veniva trasmessa all’Amministrazione centrale, competente a provvedere.

Non ottenendo riscontro, la ricorrente notificava un atto di invito, diffida e messa in mora e proponeva ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per il risarcimento dei danni. Con sentenza n. 4414/24 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda avverso il silenzio, essendo intervenuta la nota di diniego dell’ente datore di lavoro, e disponeva la conversione del rito per la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina distinguendo due ipotesi non sovrapponibili. Il comma 1 dell’art. 2-bis legge n. 241/1990 riguarda il risarcimento del danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine; il comma 1-bis prevede l’indennizzo per il mero ritardo, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici. Sul piano processuale, l’art. 30 cod. proc. amm. ancóra l’azione risarcitoria alla lesione di un bene della vita.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il ritardo non è risarcibile in sé, ma solo per le conseguenze dannose che ne derivano. Il danno da ritardo non può essere presunto juris et de jure quale effetto automatico dello scorrere del tempo: occorre la prova dell’elemento soggettivo, del nesso causale e del pregiudizio. Il requisito dell’ingiustizia del danno impone di verificare che l’esercizio illegittimo del potere abbia concretamente leso il bene della vita.

Nel caso concreto, la ricorrente identifica il pregiudizio nella sofferenza interiore per l’incertezza sulla possibilità di essere impiegata in un profilo coerente con il proprio percorso di studi. Il Collegio rileva che tale deduzione resta generica. L’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma dalle ordinarie regole sull’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.: sul ricorrente grava dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti, compresa la lesione del bene della vita.

Il Tribunale valorizza inoltre, ex art. 1227 cod. civ. e art. 30, comma 3, cod. proc. amm., la mancata impugnazione della nota con cui il silenzio è venuto meno: la ricorrente non ha attivato gli ordinari strumenti di tutela avverso il provvedimento lesivo.

Quanto alla domanda di indennizzo da ritardo mero, il Collegio ne perimetra l’ambito applicativo ai procedimenti collegati all’inizio o alla continuazione dell’attività imprenditoriale, in via sperimentale, ai sensi dell’art. 28 d.l. n. 69/2013, non essendo intervenuto il decreto di estensione. La pretesa è inoltre condizionata all’attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie tale condizione non risulta integrata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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