Cessione in blocco e prova del credito nella revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 15945 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario anche in assenza di una specifica enumerazione dei singoli rapporti, purché gli elementi che accomunano le categorie consentano di individuare il credito senza incertezze. Costituisce invece motivazione apparente, e quindi inesistente, quella che si limiti a rinviare a una pagina web per la verifica dei crediti ceduti, senza indicare gli elementi obiettivi che depongono per la certa ricomprensione del credito contestato nell’operazione di cessione. Il creditore che agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c. deve quantomeno provare di essere titolare di un credito, ancorché litigioso o condizionato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accolto l’azione revocatoria promossa dalla banca creditrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di vendita di beni immobili stipulato tra il fideiussore e la moglie. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la società cessionaria dei crediti della banca originaria.
Gli appellanti contestavano la mancata sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un giudizio di accertamento del credito, la nullità della fideiussione e l’inammissibilità dell’intervento della cessionaria, eccependo altresì la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 344 e 111 c.p.c. per non aver la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’intervento della cessionaria, per la totale mancanza di legittimazione attiva in capo all’intervenuta.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che il creditore che agisce con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deve quantomeno provare di essere titolare di un credito, seppur litigioso o condizionato. Nel caso di specie, la contestazione degli appellanti era riferita alla mancanza di prova dell’inclusione del loro credito tra i rapporti oggetto della cessione in blocco.
La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascun rapporto.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sul mero rinvio a una pagina web, senza compiutamente indicare gli elementi oggettivi che deponessero per la certa ricomprensione del credito controverso tra quelli, innumerevoli, ceduti. Tale motivazione è stata qualificata come meramente apparente e pertanto inesistente, perché non consente di verificare se il credito fosse munito di elementi identificativi chiaramente evincibili.
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici