La competenza del Sindaco sulle aliquote TARSU in Sicilia (Cass. civ. Sez. V n. 26941 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, nei Comuni della Regione Siciliana la rideterminazione annuale della tariffa e delle aliquote spetta al Sindaco e non al Consiglio comunale. Nell’ordinamento regionale siciliano, indeed, l’organo di competenza residuale non è la Giunta ex art. 48 TUEL, bensì il Sindaco ex art. 13 l.r. n. 7/1992, non applicandosi il d.lgs. n. 267/2000 alle Regioni a statuto speciale che non lo hanno recepito. La mancata comunicazione al Ministero delle Finanze dei regolamenti e delle delibere tariffarie non determina nullità o inefficacia delle tariffe per le annualità anteriori all’entrata in vigore dell’art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011, che ha introdotto per la prima volta un termine perentorio e la sanzione dell’inefficacia. È inammissibile per difetto di specificità il motivo che censuri il ruolo senza produrre o trascrivere gli atti comunali su cui si fonda.
Il Fatto
La società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto il suo appello e accolto quello incidentale del Comune, riformando la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso contro il diniego di rimborso TARSU per gli anni 2007-2012.
La vicenda riguarda il riparto di competenze tra Comune e società d’ambito nella gestione del tributo, la legittimazione a resistere alla domanda di rimborso e la legittimità delle delibere tariffarie. Il Comune resiste con controricorso. Esperita la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente propone opposizione e la trattazione è fissata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024 circa l’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Sul primo motivo, relativo all’asserita inammissibilità dell’appello incidentale del Comune, la censura è infondata. Poiché prima del deposito della sentenza di primo grado era intervenuta la revoca della convenzione con la società d’ambito, l’ente locale è divenuto successore a titolo particolare nel diritto controverso ed era quindi legittimato a proporre appello incidentale. La Corte richiama il principio secondo cui l’interesse del terzo ad intervenire in appello ex art. 344 c.p.c. va valutato ex ante, con riferimento all’astratta idoneità della pronuncia a ledere il suo interesse (Cass. nn. 29766/2011, 18560/2009; conf. Cass. n. 10590/2012).
Sul secondo motivo, la Commissione ha correttamente ritenuto che, trattandosi di tributo versato al Comune prima dell’entrata in vigore della convenzione con la società di ambito, legittimato anche processuale alla domanda di rimborso era unicamente il Comune, con conseguente inammissibilità del ricorso originario proposto nei confronti dell’ATO, parte estranea al rapporto sostanziale.
Sul terzo motivo la Corte ribadisce che, in base all’art. 42, lett. f), d.lgs. n. 267/2000, la fissazione delle aliquote spetta alla Giunta quale organo di competenza residuale. In Sicilia, tuttavia, il TUEL non si applica e la competenza residuale è del Sindaco ex art. 13 l.r. n. 7/1992, continuando ad applicarsi la legge n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991. Per lo Statuto speciale la materia è demandata alla potestà legislativa esclusiva della Regione (Cass. nn. 15619/2020, 28050/2019, 28675/2018).
Sul quarto motivo, gli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993 non determinavano, per le annualità 2007-2010, nullità o inefficacia della tariffa non comunicata al MEF: solo con l’art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011 è stato previsto un termine perentorio e la sanzione dell’inefficacia. Sul quinto motivo, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente omesso di produrre o trascrivere gli atti comunali indicati nella sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati