Diniego di ampliamento di concessione demaniale e obbligo di comparazione degli interessi (Cons. Stato n. 9153 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ampliamento di una concessione demaniale marittima è illegittimo quando l’amministrazione comunale si limiti a recepire un nulla osta ministeriale formatosi su una domanda concorrente, senza operare alcuna comparazione tra l’istanza preesistente e quella sopravvenuta. L’ente locale, pur privo di competenza a incidere sull’atto statale, è tenuto a verificarne la valenza ostativa e a chiedere chiarimenti in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione. La mancata approvazione del piano comunale delle coste non costituisce ragione sufficiente a legittimare il rigetto di nuove concessioni o dell’ampliamento di quelle esistenti, tanto meno per finalità produttive. Il provvedimento che non dia conto delle osservazioni presentate ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è viziato per difetto di motivazione.

Il Fatto

Una società agricola, titolare di concessione demaniale marittima per uno specchio acqueo destinato all’acquacoltura, chiedeva nel novembre 2011 l’ampliamento della concessione per installare ulteriori gabbie. Il Comune negava l’estensione con provvedimento del 26 maggio 2015, fondandolo su due profili: la sovrapposizione dell’area richiesta con quella oggetto di una domanda concorrente presentata da altra società per una centrale termoelettrica, poi assentita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e l’assenza del piano comunale spiagge.

Il TAR Lazio, sede di Roma, respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria. La società appellava, insistendo per l’annullamento del diniego e riproponendo l’istanza di risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla premessa che l’istanza dell’appellante precedeva quella della concorrente e che il progetto della centrale era stato nel frattempo abbandonato, con archiviazione della procedura di autorizzazione unica. Tali circostanze, compiutamente rappresentate nelle osservazioni procedimentali, avrebbero dovuto essere valutate dal Comune.

Il Collegio ritiene illegittimo il diniego nella parte in cui recepisce il parere ministeriale come vincolante. Il Comune, pur mancando della competenza a emettere atti di secondo grado su provvedimento altrui, era tenuto a vagliarne l’eventuale illegittimità nel momento in cui lo poneva a fondamento del rigetto. In ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione, avrebbe dovuto quantomeno richiedere chiarimenti alle amministrazioni statali.

Quanto al secondo profilo, la Corte afferma che l’assenza del piano comunale delle coste non è ragione sufficiente a legittimare il diniego, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 467 del 2015. Nessuna norma impone che la programmazione demaniale escluda ogni interazione con altri strumenti pianificatori. Il rilievo è tanto più stringente trattandosi di concessione a scopo produttivo e non turistico-ricreativo.

È accolto anche il motivo sull’affidamento: il lungo tempo decorso e le risultanze istruttorie avevano ingenerato nell’istante una legittima aspettativa, non essendo il Comune vincolato al mero rilascio del nulla osta. Infine, il provvedimento è illegittimo per violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, non avendo il Comune confutato le osservazioni ex art. 10-bis, come richiesto da Cons. Stato, sez. III, n. 3140 del 2023.

Accolto l’appello e annullato il diniego, la Corte accoglie in parte la domanda risarcitoria, riconoscendo la colpa grave dell’ente e quantificando il danno in € 132.592,30, limitato al periodo di un anno e ridotto ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. per il danno evitabile con ordinaria diligenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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