Scostamento del giudice dal consulente tecnico: onere motivazionale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 16898 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia in sede di legittimità del vizio di motivazione per scostamento del giudice di merito dalle conclusioni del consulente tecnico presuppone l’assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., con riguardo all’indicazione dei profili di fatto e alla trascrizione dei passaggi della consulenza ritenuti decisivi. Tale sindacato resta circoscritto all’assenza o apparenza della motivazione. È invece censurabile la sentenza che, nell’esercizio del potere di discostarsi dalle risultanze della CTU, quantifichi la durata dei lavori necessari all’interno dell’unità immobiliare in un periodo determinato senza fornire alcun elemento che consenta di ricostruire l’iter logico seguito, determinazione che si risolve in una mancanza assoluta di motivazione.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento danneggiato da infiltrazioni imputabili al deficit manutentivo del tetto condominiale conveniva in giudizio il condominio, ex art. 702-bis cod. proc. civ., per sentirne disporre la condanna all’esecuzione dei lavori di riparazione e al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ.. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame del condominio, riduceva l’importo dovuto, rideterminando il danno da mancato godimento dell’immobile sulla base di un periodo di inutilizzabilità dell’appartamento di soli dieci giorni, in luogo dei tre mesi indicati dal consulente tecnico d’ufficio e avallati dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza d’appello per insufficienza e illogicità della motivazione in punto di quantificazione del danno, nonché per violazione degli artt. 2051 e 2056 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 115 e 191 cod. proc. civ., sostenendo che la riduzione del periodo di indennizzo era avvenuta senza una motivazione adeguata, essendo state poste a confronto opere interne ed esterne non omogenee.
La Suprema Corte ritiene inammissibile la formulazione dell’intitolazione del motivo, che cumulava censure di natura sia sostanziale sia processuale. Tuttavia, i giudici di legittimità riesaminano il contenuto sostanziale della doglianza, individuandone il nucleo nella denuncia del difetto motivazionale circa la determinazione della durata dei lavori interni.
Sotto il primo profilo, relativo alla modifica della tempistica complessiva rispetto al parere del consulente, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha svolto un accertamento di fatto sull’esorbitanza del termine di tre mesi, sorretto da una motivazione non apparente né inesistente. La denuncia di tale vizio, da sottoporre all’esame di legittimità nei soli profili dell’assenza o della parvenza, presuppone l’assolvimento dell’onere di indicazione dei profili di fatto; nella specie, la parte ricorrente non ha consentito alcuna verifica sull’asserito scostamento, non essendo possibile rinvenire in atti il contenuto della consulenza medesima.
A diverse conclusioni perviene la Corte in relazione alla concreta quantificazione della durata dei lavori interni in dieci giorni. Su questo punto, il giudice del merito non ha fornito alcun elemento atto a giustificare la determinazione, rendendo impossibile ricostruire l’iter logico seguito. Tale carenza integra un’assenza di motivazione, sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue l’accoglimento del ricorso nei limiti indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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