Estradizione: delibazione sommaria degli indizi e sufficienza della documentazione (Cass. pen. Sez. VI n. 34907 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione per l’estero, l’autorità giudiziaria italiana non è chiamata ad accertare la colpevolezza dell’estradando, ma a compiere una sommaria delibazione della documentazione allegata alla domanda, verificando se essa sia idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico. È esclusa ogni rivalutazione del quadro indiziario, restando il sindacato limitato all’obiettiva e incontrovertibile inconsistenza degli elementi addotti. Quanto alla doppia incriminazione, essa va verificata con riferimento alla condotta in concreto ascritta. Il testo delle norme estere applicabili deve essere allegato alla domanda, ma l’omissione non inficia la procedura quando il dato sia comunque evincibile, senza margine d’errore, dalle ulteriori informazioni contenute nella richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Albania. Lo Stato richiedente intende eseguire la sentenza con cui il Tribunale speciale di primo grado per la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana ha disposto la custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di associazione criminale e riciclaggio di proventi di reato, puniti dal codice penale albanese e corrispondenti agli artt. 416 e 648-bis cod. pen. italiano.
All’epoca dei fatti il ricorrente era amministratore unico di una società con sede a Tirana, interamente partecipata da altra società olandese. Secondo l’accusa avrebbe preso parte a una complessa attività criminale, consistita nella concessione di lavori per la realizzazione di opere di trattamento di rifiuti, ottenuta mediante collusioni con esponenti ministeriali albanesi, e nell’acquisizione dei corrispettivi tramite fatturazioni fittizie e successivi trasferimenti su conti esteri. Il ricorso si articola in sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi sono trattati congiuntamente, perché censurano tutti la valutazione di gravità indiziaria compiuta dal giudice di merito e condividono il medesimo limite: postulano una rivalutazione del quadro indiziario, che al giudice italiano non è consentita. A norma dell’art. XVIII, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, ratificato con legge del 14 giugno 2011, n. 97, i due Stati si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini perseguiti o ricercati per l’esecuzione di una pena, secondo le regole della Convenzione.
Ne deriva che l’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata sia in concreto idonea a evocare l’esistenza di elementi a carico dell’estradando. La Corte richiama sul punto una giurisprudenza costante, oltre alla Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810 citata dalla sentenza impugnata, la Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648 e, da ultimo, la Sez. 6, n. 14935 del 09/04/2026, Goradze.
La sentenza impugnata richiama in sintesi gli aspetti essenziali di una vicenda complessa, minuziosamente descritta nella relazione allegata alla domanda di estradizione. L’assenza di poteri di disposizione finanziaria dal 2019 in poi è una semplice allegazione difensiva, non sorretta da elementi probatori concludenti e riferita solo a una parte del periodo interessato. Quanto alla falsità della firma in calce a un contratto di subappalto, si tratta di fatto di valenza ambivalente, ben potendo essere letto come dimostrativo del ruolo di prestanome consapevole.
Il quinto motivo, sulla doppia incriminazione, è infondato: l’incontroverso ruolo di amministratore di una società coinvolta in un’operazione criminale articolata basta a ravvisare un quadro di gravità indiziaria. Quanto alla procedibilità per i reati-presupposto, la Convenzione europea di estradizione non prevede il relativo controllo (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Svizzero, Rv. 278456).
Il sesto motivo è pure infondato. Il testo delle norme applicabili è presente nella domanda inoltrata nella lingua dello Stato richiedente e di tale presenza si dà atto nella traduzione. Lo scopo della previsione è offrire allo Stato richiesto le informazioni necessarie a una compiuta delibazione: il contenuto della richiesta dev’essere inequivoco, ma non necessariamente esplicito, qualora il dato mancante sia evincibile senza margine d’errore dalle ulteriori informazioni. Il ricorso è respinto, con condanna del proponente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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