Divieto di balneazione e ordinanza sindacale per epidemia da rotavirus (TAR Liguria n. 255 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di acque di balneazione, il Sindaco esercita i poteri tipici degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 116/2008 e non il potere extra ordinem dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, allorché interdica l’accesso alla spiaggia e la balneazione a fronte di una situazione che possa verosimilmente avere un impatto negativo sulla salute dei bagnanti. L’azione amministrativa è informata al principio di precauzione, che consente misure cautelative anche in assenza di certezza scientifica sull’esistenza e sulla gravità del rischio. Non è necessario apporre un termine finale al divieto, poiché l’indicazione al buio di un lasso temporale contrasterebbe con la finalità di tutela della salute. La legittimità della misura prescinde dalla ordinarietà o straordinarietà delle cause del pericolo e dall’eventuale negligenza che lo abbia originato.

Il Fatto

Le società ricorrenti, concessionarie demaniali della spiaggia “Venere Azzurra” e gestori di esercizi commerciali ivi ubicati, impugnavano l’ordinanza sindacale n. 104 del 2 settembre 2023, con cui il Sindaco di Lerici aveva vietato l’accesso all’area e la balneazione nel tratto di mare antistante.

Il divieto traeva origine dalla segnalazione della Asl 5 circa la diffusione di un’epidemia di gastroenterite da rotavirus tra i frequentatori dell’arenile. Le ricorrenti deducevano la violazione della disciplina sulle ordinanze contingibili e urgenti, la carenza di istruttoria e la sproporzione della misura. Revocato il provvedimento nel dicembre 2023, le società insistevano per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali, estromettendo il Ministero dell’Interno, la Prefettura, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, estranei al procedimento di formazione dell’atto.

Nel merito, il TAR ha qualificato l’ordinanza come esercizio dei poteri tipici configurati dagli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 116/2008. Il richiamo all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 è stato letto come mera formula di copertura. Da tale qualificazione discende il rigetto del primo motivo: non trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, non è necessario apporre un termine finale al divieto. Il Collegio ha osservato che fissare al buio la data di riapertura contrasterebbe con la tutela della salute, essendo impossibile stabilirla senza analisi che attestino la ristabilita salubrità.

Il TAR ha poi richiamato il principio di precauzione, codificato nel d.lgs. n. 116/2008 là dove ancora il potere interdittivo alle situazioni che “potrebbero verosimilmente avere” un impatto negativo sulla salute. Legittimamente il Sindaco, su proposta dell’Azienda sanitaria, ha vietato l’accesso sulla base delle indagini epidemiologiche, pur in assenza di certezza assoluta. La congruità della misura ha trovato conferma ex post negli esiti delle analisi dell’Istituto Superiore di Sanità, che hanno accertato la contaminazione fecale dei canali di scolo.

Il Collegio ha giudicato inconferente il rientro dei parametri batteriologici accertato dall’Arpal, poiché l’ordinanza non si fondava sullo sforamento dei valori di escherichia coli ed enterococchi, bensì su una situazione epidemica eccezionale non indagabile dall’Agenzia regionale.

Infine, il TAR ha escluso che rilevi l’eventuale origine della contaminazione nel degrado fognario o l’incuria comunale: la salute va protetta a prescindere dalle cause del pericolo. Ha però riconosciuto alle ricorrenti il diritto alla riduzione del canone ex art. 1464 cod. civ. e la possibilità di agire ex art. 2043 cod. civ., dimostrando la colposa omissione manutentiva e il nesso eziologico. Il ricorso è stato rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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