Interruzione della prescrizione da citazione nulla per vocatio in ius (Cass. civ. Sez. 3 n. 15906 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di citazione nullo per vizio della vocatio in ius, ma validamente notificato, è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, anche ove non venga rinnovato, atteso che la notificazione ha comunque assolto alla funzione sostanziale di portare a conoscenza del destinatario la domanda e la volontà dell’attore di far valere il proprio diritto. La rimessione in termini del convenuto contumace, a seguito dell’accertamento della nullità dell’atto introduttivo da parte del giudice d’appello, non è automatica, ma è subordinata alla specifica richiesta dell’interessato e alla dimostrazione che il vizio gli abbia impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c..

Il Fatto

La società, asseritamente creditrice del contribuente in forza di una sentenza del Tribunale di Roma, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il debitore e la moglie, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di una donazione con cui il primo aveva trasferito alla seconda la quota di un immobile. I convenuti rimanevano contumaci e il giudice di primo grado accoglieva la domanda.

Avendo gli stessi proposto appello, la Corte territoriale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in ius dell’atto di citazione, ma, non ravvisando i presupposti per la rimessione in termini, tratteneva la causa e, nel merito, confermava la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel vagliare il primo motivo, rammenta che il giudice d’appello, accertata la nullità dell’atto introduttivo per violazione delle regole sul contraddittorio, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla e deciderla nel merito, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata. Ciò tuttavia non implica l’automatica rimessione in termini del contumace, che deve essere richiesta e supportata dalla prova che il vizio abbia impedito la conoscenza del processo: ove invece il convenuto sia rimasto volontariamente contumace pur essendo a conoscenza del giudizio, non può invocare la rimessione, né può dolersi dell’omessa rinnovazione degli atti qualora non indichi le attività difensive che non ha potuto svolgere.

Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione dell’azione revocatoria, la S.C. distingue tra atto inesistente, radicalmente inidoneo a produrre effetti, e atto nullo, che, in quanto esistente e astrattamente idoneo a manifestare la volontà di esercitare il diritto, può produrre effetti sostanziali. Con specifico riguardo ai diritti che si esercitano necessariamente mediante domanda giudiziale, l’effetto interruttivo si correla, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione.

Il Collegio esamina i due contrapposti orientamenti in materia di mancata rinnovazione dell’atto nullo, e ritiene di dover dare continuità all’arresto più recente, secondo cui l’effetto interruttivo derivante da una citazione nulla per vizio della vocatio in ius si produce e persiste anche se l’ordine di rinnovazione non venga eseguito, a condizione che l’atto sia stato validamente notificato. La notificazione, infatti, ha comunque assolto alla funzione di portare a conoscenza del destinatario la domanda, sicché l’effetto interruttivo non viene meno con la mancata sanatoria, a differenza di quanto accade quando sia la notificazione stessa ad essere nulla e non rinnovata, attesa la natura recettizia dell’atto interruttivo.

La Corte dichiara infondato anche il terzo motivo, in materia di spese processuali, ritenendo che la compensazione parziale disposta dalla Corte d’appello, per la quota di un quarto, sia stata sorretta da una motivazione non apparente, avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio e all’annullamento della sentenza di primo grado.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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