Imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c. e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 17773 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di imputazione del pagamento resa dal debitore ai sensi dell’art. 1193, primo comma, c.c. è una dichiarazione diretta ad una determinata persona e, come tale, rientra tra gli atti unilaterali recettizi di cui all’art. 1334 c.c.. A tale dichiarazione si applica la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., sicché essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, fermo restando che la prova della spedizione all’indirizzo corretto è sufficiente ad integrare la presunzione. La mancata tempestiva contestazione da parte del creditore delle imputazioni operate dal debitore è suscettibile di essere valutata dal giudice di merito come adesione implicita alle stesse. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso o legale; non è invece ammissibile quando si mira ad una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
Il Fatto
Due società, creditrici nell’ambito di rapporti di subfornitura, convenivano in giudizio la propria committente chiedendone la condanna al pagamento di fatture emesse nel corso di un triennio, con interessi e penali, previa imputazione dei pagamenti già ricevuti prima agli interessi e poi al capitale. Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo che i pagamenti fossero stati specificamente imputati alle singole fatture e che le creditrici avessero rinunciato agli interessi in sede di rinegoziazione del rapporto. La Corte d’Appello confermava la sentenza.
Le società soccombenti proponevano ricorso per cassazione, articolando sei motivi, tra cui la dedotta tardività delle produzioni documentali e delle istanze istruttorie della debitrice, la mancata prova della ricezione delle missive di imputazione e la violazione dell’art. 116 c.p.c. nella valutazione delle risultanze probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, muovendo dalla distinzione tra l’erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e l’interpretazione degli elementi istruttori per la ricostruzione della fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito. Quanto ai primi motivi, concernenti l’ammissibilità delle produzioni documentali, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12310/2015, secondo cui la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può legittimare anche interventi significativi sulla domanda, con la conseguente necessità di assegnare alla controparte un termine per controdedurre anche sul piano probatorio.
La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 20867/2020: la censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello proprio, mentre le critiche volte a contestare la ricostruzione del materiale istruttorio si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione, tanto più in presenza di pronunce conformi nel merito.
In relazione alla dichiarazione di imputazione, la Corte ha precisato che essa è un atto recettizio disciplinato dall’art. 1334 c.c., cui si applica la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. La prova della spedizione delle missive all’indirizzo del destinatario è stata ritenuta sufficiente per far operare la presunzione, senza che occorresse la prova dell’effettivo recapito. La pluralità delle decisioni di merito conformi sull’accertamento della conoscenza impedisce ogni sindacato in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c.
Quanto alla contestualità tra pagamento e imputazione, la Corte ha osservato che la valutazione della mancata contestazione per anni delle imputazioni, oltre che della spedizione delle lettere immediatamente dopo i bonifici, costituisce apprezzamento di merito insindacabile. Infine, le domande relative alle penali sono state ritenute non autonomamente coltivate dalle ricorrenti, essendo state presentate in unico contesto con la pretesa sugli interessi e presupponendo la reimputazione dei pagamenti rimasta disattesa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1193 c.c. – Imputazione del pagamento
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso