Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso costi upfront secondo curva interessi (ABF Collegio di Milano n. 2281 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di prestito con delegazione di pagamento, estinti anticipatamente prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti, siano essi recurring o up front, escluse le imposte. I costi ricorrenti si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare (pro rata temporis), salvo diversa previsione contrattuale; quelli istantanei, in assenza di patto contrario, secondo il metodo di riduzione progressiva applicato agli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. La richiesta di sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale pendente innanzi alla Corte di Giustizia non è accolta, non essendo prevista dalle Disposizioni ABF né configurabile una litispendenza in senso proprio.
Il Fatto
Il ricorrente ha sottoscritto nel febbraio 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate mensili. Il prestito è stato estinto anticipatamente il 30.04.2025, dopo il pagamento di 48 rate. Il cliente ha quindi chiesto la restituzione degli oneri non maturati, quantificati in € 875,04 conteggiando tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis, e ha proposto reclamo, rimasto infruttuoso, il 21.08.2025.
L’intermediario ha resistito, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in ragione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto la non rimborsabilità dei costi up front, la loro estraneità alla durata del contratto ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 e l’assenza di oneri assicurativi rimborsabili.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il solo giudice a quo a sospendere il giudizio, mentre nessun analogo obbligo grava su altro organo giurisdizionale o extragiudiziario davanti al quale penda una fattispecie analoga. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, tra cui non rientra quella dedotta; difetta inoltre la litispendenza in senso proprio, per mancanza di comunanza di parti. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 2074/2025.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Alle operazioni di cessione del quinto si applica la disciplina del credito al consumo e l’art. 125-sexies TUB, come riformulato dall’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021. La Corte costituzionale, sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui estendeva ai contratti anteriori le norme secondarie di trasparenza e vigilanza, consolidando il contenuto dell’art. 125-sexies in senso conforme alla sentenza Lexitor.
Per i finanziamenti stipulati prima del 25 luglio 2021, l’art. 27 del d.l. n. 104/2023, c.d. Decreto Omnibus, convertito con legge n. 136/2023, conferma la riduzione di tutti i costi, ricorrenti e istantanei, escluse le imposte. I criteri di rimborso sono quelli enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: pro rata temporis per i costi recurring e curva degli interessi per quelli up front.
Applicando tali criteri, il Collegio ha ridotto le spese di istruttoria e i costi di intermediazione, entrambi qualificati come up front, secondo la quota di rimborso del piano di ammortamento (38,63%), ottenendo un importo dovuto di € 563,00. La somma è inferiore alla pretesa attorea, calcolata applicando il pro rata temporis a tutte le voci. Il Collegio ha escluso oneri assicurativi rimborsabili, non risultando a carico del ricorrente, e ha aggiunto le spese della procedura pari a € 20,00 e gli interessi legali dalla data del reclamo, inteso come atto di costituzione in mora, secondo la decisione n. 5304/2013 del Collegio di Coordinamento.
Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 563,00 oltre interessi legali, al rimborso di € 20,00 al ricorrente e al versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia quale contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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