Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso pro rata degli interessi corrispettivi (ABF Collegio di Napoli n. 268 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, siano essi recurring o up front, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB previgente come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, legge n. 106/2021. I costi recurring e gli oneri assicurativi si rimborsano con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il pro rata temporis; i costi up front con il criterio della curva degli interessi. Qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in un ammortamento alla francese presentino profili di ambiguità, la quota non maturata degli interessi corrispettivi va restituita applicando il criterio del pro rata temporis.

Il Fatto

Il ricorrente aveva estinto anticipatamente, con decorrenza dal 2020, due finanziamenti stipulati nel 2015 e nel 2016, l’uno rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, l’altro mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio. Dopo il reclamo, chiedeva all’Arbitro la restituzione pro rata temporis delle commissioni, delle provvigioni e degli interessi corrispettivi, oltre alle spese, per complessivi euro 4.188,04.

L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso quanto al contratto con delegazione di pagamento, per pendenza di giudizio ordinario, e nel merito sosteneva la non ripetibilità dei costi up front e delle provvigioni, la correttezza del piano di ammortamento alla francese e la legittimità della commissione di estinzione, già in parte rimborsata. Esperita l’istruttoria, il ricorrente confermava l’interesse solo per il contratto con cessione del quinto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 opera l’art. 125-sexies TUB nella versione previgente, ma la Corte costituzionale, sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, legge n. 106/2021 nella parte in cui limitava l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor. Ne consegue il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi, tanto recurring quanto up front.

Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio aderisce all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: i costi recurring e gli oneri assicurativi si rimborsano con il criterio contrattuale o con il pro rata temporis; i costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, con il criterio della curva degli interessi.

Sul contratto con delegazione di pagamento, il Collegio rileva la prova della pendenza del giudizio ordinario sulla medesima pretesa e dichiara la domanda inammissibile, in forza delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, che escludono i ricorsi su controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria.

Sul contratto con cessione del quinto, la commissione per il perfezionamento e la provvigione all’intermediario, qualificate come up front, risultano già rimborsate secondo la curva degli interessi, come da contabili prodotte. Resta la doglianza sugli interessi corrispettivi. Il SECCI prevede il rimborso della quota non maturata con criterio pro rata temporis, ma richiama anche il piano di ammortamento alla francese: da qui l’ambiguità. Il Collegio applica il principio delle decisioni nn. 6885/22 e 6888/22 del Collegio di Coordinamento e riconosce ulteriori euro 1.889,31 a titolo di interessi.

La commissione di estinzione è invece legittima: il ricorrente non ne aveva contestato la quantificazione e l’indennizzo, entro le soglie di legge, è dovuto salvo prova della sua oggettiva ingiustificazione, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5909/20. Il rimborso di euro 15,11 operato in sede di reclamo è sufficiente. Il ricorso è quindi parzialmente accolto per euro 1.889,00 oltre interessi legali; le spese di difesa tecnica sono respinte stante la natura seriale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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