Estinzione anticipata e rimborso costi up front nei contratti anteriori al 2021 (ABF Collegio di Palermo n. 5021 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il principio, affermato dalla sentenza Lexitor e recepito dal Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, resta applicabile anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma transitoria del c.d. Decreto Sostegni-bis. Per i costi istantanei il criterio di riduzione, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità; per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati. La legittimazione passiva spetta al soggetto che ha redatto il conteggio estintivo e ha incassato le somme ivi indicate.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato nel 2019 una delegazione di pagamento e un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinguendoli anticipatamente nel 2024. Dopo l’esito negativo del reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri non retrocessi: complessivi € 2.487,00, di cui € 1.399,23 per la delegazione ed € 1.088,15 per la cessione, oltre al rimborso integrale di € 186,44 per commissione di estinzione anticipata, agli interessi e alle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

L’intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i contratti sarebbero stati stipulati con altro intermediario e da questi ceduti, e ha affermato di aver già rimborsato quanto dovuto, anche mediante ulteriori somme corrisposte a titolo conciliativo nel febbraio 2026.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Secondo l’orientamento costante dei Collegi territoriali, in aderenza ai principi del Collegio di Coordinamento, l’indebito e l’obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione, quando il cliente paga l’importo del conteggio estintivo. La legittimazione passiva spetta dunque a chi ha redatto quel conteggio e ne ha incassato le somme. Poiché il conteggio è stato predisposto e sottoscritto dall’intermediario convenuto, la sua legittimazione è confermata.

Nel merito il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’art. 125-sexies TUB. La giurisprudenza ABF anteriore al dicembre 2019 ammetteva il rimborso dei soli costi recurring, escludendo i costi up front, con calcolo pro rata temporis. La sentenza Lexitor della Corte di giustizia ha poi imposto di includere nella riduzione tutti i costi a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ha recepito tale lettura, estendendo la retrocessione anche ai costi up front.

Il Collegio richiama quindi l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, che per i contratti anteriori richiamava le norme secondarie di trasparenza. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima quella disposizione, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», chiarendo che l’interpretazione conforme a Lexitor non era contra legem ma doverosa. Nemmeno la successiva modifica del D.L. n. 104/2023 muta il quadro, perché il richiamo al diritto dell’Unione rinvia alla linea interpretativa di Lexitor, peraltro relativa ai finanziamenti mobiliari e più aderente al caso.

Applicando questi criteri ai contratti del 2019, il Collegio ritiene che il ricorrente avrebbe avuto diritto alla retrocessione delle somme indicate nelle tabelle, con risultato inferiore alla pretesa perché basata su un indiscriminato criterio pro quota. Poiché l’intermediario ha corrisposto, a mezzo bonifico, € 1.584,88 a titolo di oneri up front e € 20,00 per il contributo di presentazione del ricorso, il ricorrente è stato integralmente soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Respinge invece le ulteriori domande. La commissione di estinzione anticipata risulta conforme all’art. 125-sexies, commi 4 e 5, TUB. Quanto alle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la recente decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento, che ha riconosciuto natura risarcitoria a tali costi secondo le regole di diritto comune, ma nella specie la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non emergendo comportamenti scorretti o ostruzionistici né questioni particolarmente complesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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