Fondi PNC, niente caducazione del contratto e risarcimento evitabile (TAR Sicilia n. 2736 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alle procedure di affidamento finanziate con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari si applica l’art. 125 c.p.a., per effetto del richiamo contenuto nell’art. 48, commi 1 e 4, del d.l. n. 77/2021, ma non il rito accelerato di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, che riguarda i soli interventi PNRR e, come norma processuale eccezionale, non tollera interpretazione estensiva. Ne consegue che, accertata l’illegittimità dell’aggiudicazione, il giudice non può pronunciare l’annullamento né la caducazione del contratto già stipulato fuori dai casi dell’art. 121 c.p.a., residuando la sola tutela risarcitoria per equivalente. Questa è però esclusa quando il concorrente, ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione, abbia ritardato ingiustificatamente l’istanza di accesso agli atti, consentendo l’inutile decorso del termine di stand still: opera l’art. 1227, secondo comma, cod. civ., richiamato dall’art. 30, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese impugna davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione di una gara per servizi di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza nell’ambito dell’ammodernamento di una linea ferroviaria. La procedura è stata espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e vi hanno partecipato soltanto due compagini.
La ricorrente contesta il possesso dei requisiti di capacità tecnica in capo all’aggiudicatario, con riferimento ai servizi di punta e al fatturato specifico previsti dal disciplinare. Chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto con subentro, e in subordine il risarcimento del danno. L’amministrazione e il raggruppamento controinteressato resistono, eccependo anche l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rito. La gara è finanziata con fondi PNC, istitutiti con il d.l. n. 59/2021 e destinati a integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali autonome. Poiché l’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 richiama l’art. 125 c.p.a. per le procedure finanziate con entrambi i fondi, la disciplina sulla caducazione del contratto trova applicazione. Non trova invece applicazione il rito accelerato dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, che menziona solo il PNRR: trattandosi di norma eccezionale, l’omessa previsione del PNC ne impedisce l’estensione analogica.
L’eccezione di tardività è respinta. Il termine di quarantacinque giorni apparteneva al previgente art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e non è stato riprodotto nel nuovo codice. L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante un duplice onere: comunicare l’aggiudicazione e pubblicare sulla piattaforma l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti presupposti. Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione solo se l’amministrazione ha adempiuto anche alla pubblicazione; diversamente decorre dalla effettiva messa a disposizione degli atti. Nel caso concreto la pubblicazione è mancata e il ricorso, notificato dopo l’ostensione, è tempestivo.
Nel merito, i profili relativi al primo servizio di punta e ai servizi dichiarati per il fatturato specifico da una delle mandanti sono inammissibili per carenza di interesse: anche espungendoli integralmente, il raggruppamento raggiungerebbe le soglie del disciplinare con gli altri servizi. Sono invece fondate le censure sul secondo servizio di punta, svolto in gran parte fuori dal periodo decennale antecedente la pubblicazione del bando, e sui servizi dichiarati dalla mandataria dell’aggiudicatario, nessuno dei quali riferibile al settore ferroviario o metropolitano richiesto dalla lex specialis. I chiarimenti della stazione appaltante non possono sovvertire il dato letterale del disciplinare.
Accertata l’illegittimità dell’aggiudicazione, il Collegio rileva che l’art. 125, comma 3, c.p.a. preclude l’annullamento e la caducazione del contratto stipulato fuori dai casi dell’art. 121 c.p.a. Il contratto è stato sottoscritto oltre il termine di trentadue giorni dalla comunicazione, e il ricorso è stato notificato solo dopo la scadenza, quando il secondo termine di stand still non poteva più operare.
Quanto alla domanda risarcitoria, difetta la prova della spettanza del bene della vita: l’aggiudicatario ha documentato altri servizi nella domanda di partecipazione e la stazione appaltante sarebbe chiamata a riesercitare il proprio potere valutativo. In ogni caso, il danno era evitabile con l’ordinaria diligenza: la ricorrente ha atteso ventiquattro giorni prima di chiedere l’accesso, mentre l’amministrazione ha riscontrato in sette giorni. Il ritardo ha reso inutile il primo termine di stand still e ha sterilizzato il secondo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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