Revocatoria fallimentare: onere di specifica censura della valutazione presuntiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 16800 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo del giudice di merito, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è limitato alla verifica di una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale. La critica che si concreta nell’evidenziare che le circostanze fattuali avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella applicata, sfugge al concetto di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e si risolve in un diverso apprezzamento della quaestio facti. La scientia decoctionis dell’accipiens può essere provata anche per presunzioni, quando gli indizi, valutati gli uni per mezzo degli altri, siano idonei a far ritenere che il creditore, con la normale prudenza, non potesse non percepire i sintomi della decozione. L’esenzione di cui all’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. è un’eccezionale deroga, e il rinvio ai “termini d’uso” attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti.
Il Fatto
Una società fornitrice aveva ricevuto dalla propria debitrice, poi dichiarata fallita, una serie di pagamenti nei sei mesi anteriori al fallimento. Il curatore aveva agito in revocatoria, ottenendo dal Tribunale l’accoglimento della domanda. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo che i pagamenti fossero esenti da revoca ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. e ritenendo provata la conoscenza dello stato d’insolvenza in capo alla creditrice.
Avverso tale sentenza, la società fornitrice proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamentando il travisamento della prova e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 67 l.fall. e delle norme sulle presunzioni. Contestava in particolare la valutazione degli indizi da cui il giudice di merito aveva desunto la scientia decoctionis e l’esclusione della prassi di pagamento differito invalsa tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato i motivi congiuntamente, qualificandoli inammissibili. Ha osservato che la ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di violazione di legge, aveva in sostanza censurato l’erronea ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito in ordine alla conoscenza dell’insolvenza e alla non conformità dei pagamenti ai termini d’uso.
La Suprema Corte ha quindi ricostruito i confini del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo, richiamando la necessità che ricorra una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale. L’individuazione e la selezione dei fatti noti da cui trarre il fatto ignoto, come la scelta dei criteri inferenziali, appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili se la motivazione non è apparente, perplessa o contraddittoria.
La critica che si limita a prospettare una diversa ricostruzione fattuale o una differente inferenza probabilistica si colloca al di fuori dell’ambito della falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e non può trovare ingresso neppure tramite il controllo sulla motivazione, essendo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo percorribile solo quando il ricorrente denunci specificamente che il giudice ha del tutto omesso di valutare un fatto storico controverso, emergente dagli atti che devono essere riprodotti in ricorso.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che la scientia decoctionis può essere provata mediante presunzioni, quando gli indizi valutati complessivamente siano idonei a dimostrare che l’accipiens non potesse non percepire i sintomi della decozione. Ha quindi giudicato la conseguenza deduttiva tratta dalla Corte territoriale tutt’altro che irragionevole, considerando gli indizi valorizzati, quali l’impossibilità della debitrice di pagare alle scadenze, il ricorso per decreto ingiuntivo per fatture insolute e i protesti.
La Corte ha infine precisato che l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. costituisce un’eccezionale deroga alla regola della revocabilità dei pagamenti, e che il rinvio ai “termini d’uso” attiene alle modalità concretamente invalse tra le parti, la cui prova grava sull’accipiens. Alla luce di tali principi, la decisione impugnata è stata ritenuta esente da vizi, dichiarandosi il ricorso inammissibile e condannandosi la ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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