Inammissibile il ricorso sulla lieve entità e sul consumo di gruppo (Cass. pen. Sez. VII n. 22394 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che nega la lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni soltanto di essi, dando conto non solo dei dati ostativi al riconoscimento del più contenuto disvalore, ma anche del perché la loro carica negativa non risulti bilanciata da elementi di segno contrario. Ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Per la configurabilità del consumo di gruppo occorre che l’acquisto e la detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, che sia certa sin dall’origine l’identità di costoro e manifesta la volontà di procurarsi la droga per il proprio consumo. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che contrapponga al percorso argomentativo del giudice di merito una censura generica e avversativa.

Il Fatto

La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Potenza, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, depositando memoria con cui ha insistito per l’accoglimento.

Il ricorso si articola in tre motivi: il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la dedotta violazione della legge e il vizio di motivazione; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; il mancato riconoscimento del consumo di gruppo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché riproduttivo di un profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018, secondo cui il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che impongono di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma anche di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi della ridotta offensività.

La Corte territoriale si è fatta carico della valutazione globale degli elementi e ha ritenuto ostativo, rispetto alla qualificazione del fatto come lieve, il quantitativo di marijuana detenuto, pari a 395 dosi droganti, escludendo che tale dato potesse essere superato da elementi di segno contrario. A fronte di tale argomentazione il ricorrente oppone una censura solo generica e avversativa.

Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, la Corte ribadisce che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza desumibile e all’entità del danno o del pericolo. Anche in questo caso il quantitativo di droga detenuto è stato ritenuto ostativo.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha dato atto del rinvenimento, insieme alla sostanza, di materiale per il confezionamento di dosi singole e ha rilevato che la tesi dell’acquisto di un cospicuo quantitativo finalizzato a un successivo consumo di gruppo era rimasta priva di riscontro. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 25401 del 31.01.2013: per aversi consumo di gruppo occorre che l’acquisto e la detenzione avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, che sia certa sin dall’origine l’identità dei medesimi e manifesta la volontà di procurarsi la droga per il proprio consumo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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