Prestazione di riscatto agrario: condizione costitutiva del diritto, non soggetta a preclusioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 22633 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che legittimano l’esercizio del diritto di prelazione agraria e del conseguente riscatto costituisce condizione costitutiva del diritto azionato e, in quanto tale, è verificabile d’ufficio dal giudice. L’attore può ritenersi esonerato dalla relativa prova solo quando la sussistenza dei requisiti sia ammessa dalla controparte in modo espresso o implicito, non già per effetto di un mero ritardo nella contestazione. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 115 c.p.c. deve indicare specificamente i fatti non contestati e non può riferirsi alla mancata contestazione di documenti prodotti in giudizio. È inammissibile il motivo che non critichi la ratio decidendi della sentenza impugnata o non illustri la decisività del mezzo di prova di cui lamenta la mancata ammissione.
Il Fatto
Il proprietario e coltivatore diretto di fondi rustici confinanti conveniva in giudizio gli acquirenti di due particelle, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di prelazione agraria ex art. 7, secondo comma, della legge n. 817/1971 e dell’art. 8 della legge n. 590/1965 e il conseguente riscatto dei fondi. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non fornita la prova della capacità lavorativa propria e della famiglia. La Corte d’appello confermava la decisione, precisando che l’esonero dall’onere probatorio postula un’ammissione della controparte, non un semplice ritardo nella contestazione. Avverso la sentenza d’appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per intervenuto giudicato, sollevata da un controricorrente. Richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, ha distinto la nullità della notifica dell’atto di impugnazione dalla sua inesistenza, configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali. Nel caso di specie, mancando la prova che la notificazione sia rimasta priva di esito positivo, la stessa doveva considerarsi nulla ma sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 160 e 156, terzo comma, c.p.c.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto molteplici profili. Il ricorrente invocava l’art. 115 c.p.c. per l’assenza di contestazione dei requisiti legittimanti, ma la Corte ha rilevato che la norma si riferisce ai fatti e non ai documenti prodotti. Ha inoltre richiamato il principio per cui la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del riscatto agrario, quali condizioni costitutive del diritto, può essere verificata d’ufficio, e l’esonero dalla prova opera solo qualora la controparte li abbia ammessi espressamente o implicitamente, non per un mero ritardo nella contestazione. Il motivo è stato altresì ritenuto carente sul piano della specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., per non avere indicato gli atti processuali in cui le deduzioni erano state formulate e per non avere criticato la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, incentrato su un preteso travisamento della prova documentale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., non avendo il ricorrente puntualmente contestato i rilievi della Corte territoriale in ordine all’insufficiente dimostrazione della qualità di coltivatore diretto, della forza lavorativa disponibile, della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, della contiguità fisica e della titolarità del fondo confinante.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo e alla mancata ammissione delle prove richieste, è stato infine ritenuto inammissibile per l’assenza di qualsiasi deduzione sulla concreta decisività dei mezzi istruttori. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile solo quando il giudice abbia affermato preclusioni o decadenze insussistenti o abbia escluso la prova per motivi che prescindano dalla sua rilevanza, mentre è onere del ricorrente illustrare l’attitudine dimostrativa della prova non ammessa.
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Nota della Redazione
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