Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 32218 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorrente abbia espressamente o implicitamente allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si applica il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e grava su di lui l’onere di depositare, unitamente al ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità. Il deposito della sola sentenza, privo della relata, non assolve l’onere: il vizio non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente e deve essere rilevato anche d’ufficio. L’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo di cassazione.

Il Fatto

Un consorzio di operatori di un centro commerciale aveva ottenuto, a carico di una società, un decreto ingiuntivo per quote condominiali e promozionali fondato su una clausola dello statuto consortile. La società si era opposta davanti al tribunale, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto a un immobile condotto in leasing e il difetto di legittimazione attiva del consorzio a riscuotere gli oneri condominiali. L’opposizione era stata rigettata.

In appello la società aveva visto accogliere parzialmente la propria censura: il giudice di secondo grado, con interpretazione non letterale dello statuto, aveva riconosciuto la legittimazione passiva della conduttrice, ma aveva escluso la legittimazione attiva del consorzio a richiedere in nome proprio i contributi condominiali, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la controparte al pagamento delle sole spese promozionali. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolando un motivo in più censure sulla legittimazione ad agire. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione non affronta il merito del motivo, perché il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione. Gli atti della ricorrente danno atto che la sentenza è stata notificata, con la conseguenza che non trova applicazione il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ., ma non depositano la relata, né danno conto di una tale produzione: si parla soltanto del deposito della sentenza.

La Corte verifica anche che la relata non risulta prodotta dalla controricorrente. Svolge quindi una prova di resistenza, calcolando il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. a partire dalla pubblicazione della sentenza: la notifica del ricorso non la supera. Ne consegue l’improcedibilità, in linea con la giurisprudenza costante della Cassazione.

Il Collegio richiama anzitutto Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, secondo cui il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notifica del ricorso, con la conseguenza che è inammissibile se effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Richiama poi Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, che distingue il termine lungo dal termine breve e ribadisce l’onere di deposito della copia autentica munita di relata, salvo che il ricorso sia notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Vengono citati altresì Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024, sul rilievo d’ufficio del difetto di procedibilità non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, Cass. civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025, sulla distribuzione dell’onere probatorio della notifica tra ricorrente e controricorrente, e Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025, sull’improcedibilità anche in caso di dichiarazione del resistente circa l’avvenuta notifica. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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