La dichiarazione di notifica nel ricorso è inemendabile e impone il deposito della relata (Cass. civ. Sez. 2 n. 4981 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione è un’attestazione inemendabile di un fatto processuale, idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. Tale dichiarazione, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., di depositare nel termine di venti giorni la copia della sentenza munita della relata di notifica. La mancata produzione determina l’improcedibilità del ricorso, a prescindere da ogni successiva valutazione sull’idoneità della notificazione dichiarata e dall’eventuale disponibilità della copia autentica della sentenza negli atti del giudizio.
Il Fatto
Nel 2016, la società convenuta in primo grado proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, rigettando il suo appello principale e accogliendo parzialmente quello incidentale della controparte, aveva confermato l’accertamento della comproprietà di una cavalla. Nel ricorso, la società dichiarava che la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta in data 8 settembre 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., che impone a pena di improcedibilità il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta. Nel caso di specie, la relazione di notifica non è stata rinvenuta né nel fascicolo del ricorrente né in quello del controricorrente, e il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso eccedeva il termine breve di sessanta giorni, anche detratto il periodo di sospensione feriale, impedendo la verifica della tempestività dell’impugnazione.
La Corte ha richiamato l’indirizzo consolidato, compendiato da Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso è un’attestazione inemendabile che impegna la parte, facendo sorgere l’onere di depositare la copia della sentenza munita della relata. La tesi della ricorrente, secondo cui l’art. 369 c.p.c. non avrebbe natura sanzionatoria automatica, è stata ritenuta incompatibile con il diritto vivente.
Il Collegio ha infine respinto l’argomento con cui la ricorrente sosteneva l’inefficacia della notificazione originaria perché eseguita nei confronti di un procuratore non domiciliatario. Secondo la Corte, ammettere che il ricorrente possa retrocedere rispetto a quanto dichiarato nel ricorso equivarrebbe a rimettere nella sua disponibilità la sanzione dell’improcedibilità, vanificando la ratio pubblicistica della norma e la funzione di garanzia del giudicato formale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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