Il giudicato di usucapione non è opponibile al terzo se i beni sono diversi (Cass. civ. Sez. 2 n. 4189 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione, già proposta in un precedente giudizio dalla stessa parte, è inammissibile per effetto del giudicato formatosi tra le medesime parti, ove non sussista un autonomo possesso idoneo a fondare un diverso titolo di acquisto. Il giudicato esterno che accerta l’intervenuta usucapione di determinati beni non è inopponibile al terzo che agisce per la rivendicazione di beni diversi, atteso che l’efficacia vincolante della sentenza, ai sensi dell’art. 2909 c.c., è limitata alle parti del giudizio e all’oggetto ivi dedotto. La contestazione del dies a quo dell’indennità di occupazione, non specificamente devoluta al giudice d’appello, è preclusa dal giudicato interno e non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
Il controricorrente conveniva in giudizio il ricorrente per sentire accertare l’occupazione sine titulo di un terreno con annesso fabbricato, chiedendone il rilascio e la condanna al pagamento dell’indennità per l’occupazione abusiva. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto volta all’accertamento dell’acquisto per usucapione, ritenendola coperta da un precedente giudicato.
La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la declaratoria di inammissibilità e l’inopponibilità al terzo della sentenza n. 7389/2021 che, in un diverso processo, aveva accolto la domanda di usucapione del ricorrente su altri beni. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disatteso il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione del ne bis in idem e del diritto di difesa. Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la valorizzazione di un autonomo possesso del ricorrente antecedente alla morte del padre, avvenuta nel 2004, con la conseguenza che difettava comunque il requisito della durata ventennale richiesto dall’art. 1158 c.c.. La declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale, pertanto, non meritava censura, così come il rigetto delle connesse istanze istruttorie.
Nel scrutinare il secondo motivo, la Corte ha precisato che il ricorrente invocava il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7389/2021. A tale riguardo, pur correggendo la ratio della decisione impugnata, la Cassazione ha escluso l’efficacia vincolante di quel giudicato nei confronti del controricorrente, terzo rispetto a quel giudizio. La pronuncia, resa tra il ricorrente e soggetti diversi, aveva avuto a oggetto beni distinti, individuati in particelle catastali differenti (nn. 39, 258 e 40 del foglio 48), rispetto a quelli dedotti nel presente processo (particella 38 del medesimo foglio). La sentenza di accertamento dell’usucapione aveva quindi efficacia limitata ai beni che ne erano stati l’oggetto specifico.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto infondato. La Corte ha distinto due profili: l’asserita indeterminatezza della domanda risarcitoria, già esaminata e respinta dalla Corte d’appello con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, e la censura relativa al dies a quo dell’indennità di occupazione, individuato nella consulenza tecnica nel novembre 2008 anziché nel 2013. Su quest’ultimo punto, il Collegio ha rilevato che la questione non era stata oggetto di uno specifico motivo d’appello, essendosi l’appellante limitato a contestare la nullità della domanda per indeterminatezza. L’esame era pertanto precluso dal giudicato interno.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., nonché di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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