Riunione dei procedimenti connessi rimessa al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II n. 8667 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 cod. proc. civ. ha carattere facoltativo e l’esercizio del relativo potere è rimesso all’apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito. La parte che lamenti la ricostruzione del fascicolo mediante produzione di copie non autentiche ha l’onere di allegare di aver tempestivamente sollevato, in sede di merito, eccezioni di non conformità delle copie rispetto al contenuto originario del fascicolo. La doglianza che si risolve in una richiesta di riesame della valutazione del fatto e delle prove è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Gli originari attori convenivano in giudizio il ricorrente davanti al Tribunale di Benevento, chiedendone la condanna al rilascio di alcuni immobili loro assegnati con atto di divisione e al risarcimento del danno. Il convenuto eccepiva l’usucapione dei beni e, in subordine, chiedeva il pagamento di un’indennità per le migliorie apportate. Il Tribunale accoglieva la domanda principale di rilascio, rigettava quella risarcitoria e dichiarava inammissibile la domanda di un terzo intervenuto.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame del ricorrente e accoglieva l’appello incidentale degli attori, rigettando la domanda riconvenzionale sulle migliorie e condannando il ricorrente al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Proponevano ricorso per cassazione il ricorrente principale, con tre motivi, e i controricorrenti, con ricorso incidentale in un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte rigetta l’istanza di riunione del ricorso a un altro giudizio pendente tra le stesse parti, rilevando che i due ricorsi sono diretti avverso distinte sentenze e che la parte istante non specifica le ragioni della dedotta connessione.
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte distrettuale avesse fondato la decisione su atti non presenti nel fascicolo, ricostruito mediante la produzione di veline e non di copie autentiche. La censura è infondata: la Corte d’Appello ha dato atto dell’avvenuta ricostruzione degli atti mancanti e il ricorrente non deduce di aver tempestivamente sollevato, in sede di merito, eccezioni di non conformità delle copie rispetto al contenuto originario del fascicolo ricostruito.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la mancata riunione del giudizio di impugnazione con altra causa pendente tra le stesse parti, invocando l’art. 274 cod. proc. civ.. La Corte ribadisce il principio secondo cui la riunione dei procedimenti connessi ha carattere facoltativo e l’esercizio del relativo potere è rimesso all’apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, richiamando in proposito Cass. Sez. 2 n. 1331 del 1996 e ulteriori conformi, tra cui Cass. Sez. U n. 2245 del 2015. La censura è pertanto infondata.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. e art. 92 cod. proc. civ., oltre all’omesso esame di fatto decisivo, lamentando l’accoglimento dell’appello incidentale e la condanna alle spese. La censura è inammissibile per concorrenti profili: difetta di specificità, perché non chiarisce la critica al decisum della Corte territoriale e richiama un atto di precetto successivo al deposito della sentenza impugnata, estraneo al compendio istruttorio del merito; inoltre si risolve in una richiesta di riesame della valutazione del fatto e delle prove, senza che il ricorrente deduca di aver contestato tempestivamente le risultanze della consulenza tecnica.
La Corte esclude altresì la sindacabilità della mancata compensazione delle spese, poiché il giudice di merito ha applicato la regola della soccombenza. Il ricorso principale è quindi rigettato. L’unico motivo del ricorso incidentale, proposto in forma condizionata, è logicamente assorbito dal rigetto dell’impugnazione principale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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