Azione revocatoria e valutazione della prova in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 6851 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’errore di percezione della prova — ossia la supposizione di un contenuto diverso da quello oggettivamente risultante dall’atto — è cosa distinta dall’errore di valutazione, che attiene all’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova. Solo il primo può integrare il vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre il secondo non è censurabile in sede di legittimità. Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale, trova applicazione il principio c.d. espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., con la conseguenza che il giudice del rinvio è investito del potere di procedere a una nuova ed integrale regolamentazione delle spese di lite, alla luce dell’esito complessivo del giudizio e secondo il principio di soccombenza, senza che rilevi l’esito parziale dei singoli gradi o fasi del processo.
Il Fatto
La ricorrente agiva in giudizio chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti di due atti di donazione e di un contratto di comodato, stipulati dal proprio dante causa con i convenuti, nonché l’esecuzione in forma specifica di una promessa di vendita e, in subordine, la restituzione di una somma di denaro. Nel corso del giudizio, l’azione revocatoria veniva dichiarata inammissibile dal tribunale, mentre la Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava inefficaci gli atti dispositivi impugnati.
La sentenza d’appello veniva impugnata in cassazione e, con ordinanza, il ricorso veniva accolto limitatamente ad alcuni motivi, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Il giudice del rinvio accoglieva la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., provvedendo anche sulla regolamentazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti avverso la sentenza resa nel giudizio di rinvio. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 279 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avesse travisato il significato dell’accordo contenuto nel contratto preliminare, incorrendo in un errore percettivo sul contenuto oggettivo di detta prova.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, preliminarmente, il difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., non essendo le doglianze riconducibili ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. né contenendo un effettivo confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le censure, in realtà, miravano a ottenere una rivalutazione dell’accertamento di merito, preclusa in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che l’errore di percezione della prova è distinto dall’errore di valutazione: solo il primo può integrare il vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre il secondo non è censurabile in cassazione. Nel caso di specie, le doglianze contestavano esclusivamente il modo in cui la Corte territoriale aveva valutato il preliminare, attenendo al merito della valutazione probatoria. La sentenza impugnata recava, per contro, motivazione logica, completa e non contraddittoria, avendo accertato l’insussistenza del consilium fraudis ai fini dell’azione revocatoria.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., sostenendo che, stante la peculiarità del giudizio di rinvio, la Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese dei gradi di merito in suo danno. Il motivo è stato rigettato. In materia di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di rinvio, trova applicazione il principio c.d. espansivo, desumibile dall’art. 336 c.p.c., secondo cui l’annullamento parziale della sentenza determina la caducazione anche delle statuizioni sulle spese, attesa la loro natura dipendente rispetto all’esito della lite. Il giudice del rinvio è, pertanto, investito del potere di procedere a una nuova ed integrale regolamentazione delle spese, alla luce dell’esito complessivo del giudizio e secondo il principio di soccombenza, senza che rilevi l’esito parziale dei singoli gradi. È legittimo che il giudice del rinvio condanni la parte che, pur risultata formalmente vittoriosa in sede di legittimità, sia nel complesso soccombente, al rimborso delle spese in favore della controparte.
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Nota della Redazione
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