Le circolari degli uffici giudiziari non sono fonti di liquidazione del compenso forense (Cass. civ. Sez. 1 n. 7602 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso al difensore della procedura concorsuale, le circolari adottate dagli uffici giudiziari sono atti interni, estranei alla gerarchia delle fonti di cui all’art. 2233 cod. civ., e non possono trovare applicazione quale criterio di liquidazione del compenso in assenza di una pattuizione scritta tra il professionista e il cliente. Tali circolari possono assumere rilievo solo se e in quanto si traducano negli usi di cui all’art. 2233 cod. civ., a condizione che siano idonee a sostituire i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, fermo restando che il compenso concordato con il cliente deve risultare da atto scritto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di una procedura fallimentare in un giudizio di appello conclusosi con esito sfavorevole alla curatela, aveva richiesto la liquidazione del proprio compenso per l’attività prestata. Il giudice delegato aveva liquidato il compenso in conformità alla liquidazione effettuata dal giudice di appello, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 e tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni contenute in una circolare del presidente della sezione. Avverso tale decreto, il professionista aveva proposto reclamo, sostenendo che il compenso doveva essere liquidato, non già sulla base della liquidazione operata dal giudice della causa, bensì in conformità alla circolare invalsa nell’ufficio giudiziario al momento del conferimento dell’incarico, che, a suo dire, costituiva il preventivo scritto dell’attività professionale. Il Tribunale di Milano aveva rigettato il reclamo, ritenendo congrua la liquidazione operata; avverso tale decreto il professionista ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui il professionista denunciava la violazione dell’art. 2233 cod. civ. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 127/2004, sostenendo che il compenso, concordato per iscritto con la curatela per relationem alla circolare vigente, non avrebbe potuto essere liquidato secondo i parametri professionali. Il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva trascritto né allegato l’accordo o il preventivo che le parti avrebbero raggiunto, né tale accordo risultava menzionato nell’originaria istanza di liquidazione. La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ., i patti conclusi tra avvocato e cliente che stabiliscono i compensi sono nulli se non redatti in forma scritta, senza che rilevi un’eventuale non contestazione dell’accordo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata Cass. n. 9733/2025).

Sotto ulteriore profilo, il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha affermato che le circolari, in quanto atti interni agli uffici giudiziari, sono estranee alla gerarchia delle fonti di cui all’art. 2233 cod. civ. e possono assurgere a fonte per la liquidazione del compenso, in assenza di pattuizione scritta, solo se e in quanto si traducano negli usi di cui alla medesima disposizione, sempre che siano tali da sostituirsi ai parametri del d.m. n. 55/2014. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dedotto l’esistenza di usi negoziali ex art. 1340 cod. civ. o interpretativi ex art. 1368 cod. civ., limitandosi a invocare l’applicazione delle circolari come criterio sostitutivo dei parametri ministeriali.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile il motivo volto a censurare la valutazione di congruità compiuta dal giudice del reclamo, trattandosi di apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, nonché il motivo concernente la compensazione parziale delle spese disposta dal giudice di appello, in quanto afferente a questione nuova non trattata nel decreto impugnato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con la declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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