Lavori extra capitolato, la contabilità del direttore non prova il credito dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. II n. 19805 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le fatture emesse dall’appaltatore non costituiscono idonea prova dell’ammontare del credito per il proprio compenso, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa. Neppure la contabilità redatta dal direttore dei lavori vale a tal fine, salvo che risulti portata a conoscenza del committente e da questi accettata senza riserve. L’accertamento dell’esistenza di varianti in corso d’opera non fa presumere che l’ordine sia stato impartito dal committente: l’art. 1659 cod. civ. richiede l’autorizzazione scritta del committente e non può essere svuotato di contenuto. Spetta all’appaltatore provare che le varianti, una volta accertatane l’esistenza, furono ordinate dall’appaltante.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, committente di un appalto per la ristrutturazione di una struttura assistenziale, subentrava per fusione alla cooperativa originaria. L’appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori asseritamente extra capitolato. La committente proponeva opposizione, contestando che le opere fossero dovute o già ricomprese nel corrispettivo versato, e spiegava domanda riconvenzionale di restituzione. Nel giudizio venivano chiamati in causa il direttore dei lavori e il progettista dell’impianto elettrico, con le rispettive compagnie assicuratrici.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto e accogliendo solo in parte la riconvenzionale per la sostituzione di un centralino difettoso. La Corte d’appello, in parziale riforma, revocava il decreto e rideterminava la somma imponibile in misura minore, accogliendo l’appello principale della committente e rigettando quello incidentale dell’appaltatrice. La committente ricorreva per cassazione con diciotto motivi.

La Motivazione della Corte

Il nodo centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte territoriale aveva ritenuto che i lavori fossero riconducibili a varianti e, in mancanza di prova sull’iniziativa dell’appaltatrice, aveva desunto che l’ordine provenisse dalla committente. Per la Suprema Corte il ragionamento inferenziale non regge.

Il consulente tecnico aveva escluso la possibilità di stabilire cosa rientrasse negli accordi originari, mancando capitolato e computo metrico. Da ciò non poteva affermarsi l’esistenza di opere ulteriori rispetto a quelle pattuite. Il primo ostacolo non superato era la mancata prova dell’ascrizione dei lavori ad opere extra capitolato, presupposto del compenso integrativo.

La Corte esclude poi che la realizzazione delle opere senza contestazione, l’invio delle fatture e la contabilità dei direttori integrassero un quadro presuntivo sufficiente. La contabilità sottoscritta dai direttori non proveniva da terzi disinteressati, ma da soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, con ruolo definito. Richiamando Cass. Sez. II n. 14399 del 2024, Sez. II n. 1918 del 2024 e Sez. II n. 7593 del 2023, si ribadisce che né le fatture né la contabilità provano il credito dell’appaltatore, salvo accettazione senza riserve del committente.

La mancata contestazione di opere di valore modesto, a fronte di un appalto di oltre due milioni di euro, non assume valenza significativa. Sul ricevimento tardivo delle fatture, contestate prontamente, l’onere di dimostrare il tempestivo invio gravava sull’assuntore. Quanto alla tesi del contegno silente come riconoscimento dell’ordine, essa presuppone la dimostrazione dell’inserimento dei lavori tra le varianti, a monte carente.

Infine, l’art. 1661 cod. civ. non consente di presumere che l’ordine sia stato impartito dal committente solo perché interessato alla variazione: diversamente si svuoterebbe l’art. 1659 cod. civ., come affermato da Cass. Sez. II n. 5307 del 1984 e Sez. I n. 2150 del 1962. La Corte accoglie i primi sei motivi, rigetta il nono, il decimo e l’undicesimo, dichiara assorbiti i restanti e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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