Ricorso generico sul concorso nel falso senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 25895 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso che deduca violazione di legge e mancanza della motivazione senza confrontarsi con il costrutto argomentativo della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non deve sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, quando questi abbia applicato correttamente i principi in materia di responsabilità penale e di valutazione unitaria della prova. La motivazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, desumibile dal testo del provvedimento. Il ricorrente che riproponga in Cassazione i motivi di appello negli stessi termini, senza censurare le ragioni della decisione impugnata, non assolve l’onere di specificità del motivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna per il reato di contraffazione di una patente di guida. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
Con tale motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione, per non avere la sentenza impugnata esaminato il profilo relativo all’insussistenza di elementi probatori idonei ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il suo contributo alla commissione del reato in concorso con i correi, mediante la compilazione dei moduli.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che il motivo è generico. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non incorre in alcuna manifesta illogicità desumibile dal testo del costrutto argomentativo.
I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto in punto di responsabilità penale e di valutazione unitaria della prova, fornendo puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede riproposti nei medesimi termini.
La Corte passa in rassegna gli elementi sui quali i giudici di merito hanno fondato il riconoscimento del concorso dell’imputato nella condotta di falso. Essi sono stati valutati unitariamente: la presenza del ricorrente sul posto al momento del controllo; la circostanza che lo stesso, in tale contesto spazio-temporale, era in possesso di un certificato medico riguardante l’intestatario della patente falsa, anch’esso falso, in quanto privo del timbro del medico e con marca da bollo non corrispondente al valore bollato di norma utilizzato.
A ciò si aggiungono il possesso di un certificato di residenza dello stesso intestatario, il contenuto delle chat whatsapp tra il ricorrente e l’intestatario, da cui emergevano dazioni di danaro effettuate dal secondo al primo, in più occasioni, per l’importo di euro 1.080,00, e l’assenza di qualsivoglia giustificazione da parte dell’imputato.
Su queste basi la Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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