Nullità per mancato termine a comparire con rinvio al primo giudice (Corte dei Conti Sez. III App. n. 233 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto del termine libero di novanta giorni tra la notificazione della citazione e l’udienza, previsto dall’art. 88, comma 3, cod. giust. contabile, costituisce vizio rilevabile d’ufficio dal giudice quando il convenuto non si sia costituito, e deve essere eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione. Il giudice che lo accerta deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini, a tutela del diritto di difesa. La violazione del termine di comparizione integra un’ipotesi di rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), cod. giust. contabile. Nel computo dei termini va applicata la sospensione feriale emergenziale, che il giudice d’appello può individuare anche d’ufficio in forza del principio iura novit curia, senza incorrere in ultra-petizione.
Il Fatto
Il giudice contabile di primo grado aveva condannato il convenuto, in proprio e quale socio e agente di una società, al risarcimento del danno per l’illecito conseguimento di contributi pubblici erogati nell’ambito di un programma operativo regionale, con somme ripartite tra Unione europea, Stato e Provincia autonoma. Secondo la decisione impugnata, la società non aveva mai avuto una sede effettiva né unità operative sul territorio provinciale, in violazione dei requisiti del bando, e aveva occultato un credito rilevante per la determinazione del finanziamento.
Il condannato ha proposto appello, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per violazione del termine a comparire, in ragione della sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale. In udienza l’appellante ha rinunciato al primo motivo, relativo alla notifica; le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il secondo motivo, riqualificando la doglianza. Il termine di comparizione va valutato non già alla luce dell’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 invocato dall’appellante, ma dell’art. 83 del medesimo decreto. L’applicazione di una disposizione diversa non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando fondamento nel principio iura novit curia, codificato per il giudizio contabile dall’art. 95 cod. giust. contabile.
La Corte ricostruisce il perimetro del vizio di ultra-petizione: esso ricorre quando il giudice alteri il petitum o la causa petendi, attribuendo un bene non richiesto. Non vi incorre, invece, il giudice che esamini una questione tacitamente proposta, in rapporto di necessaria connessione con quelle formulate. Il potere di qualificazione giuridica della domanda consente di applicare norme diverse da quelle erroneamente richiamate dalle parti, purché i fatti restino immutati.
Sul piano del contraddittorio, la Corte richiama l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., che impone di evitare decisioni “a sorpresa” o “della terza via”. Tale obbligo opera per le questioni rilevate effettivamente d’ufficio, non per quelle introdotte dalle parti come eccezioni in senso lato, che già appartengono al thema decidendum.
Quanto al computo, la notifica della citazione si è perfezionata l’8 febbraio 2020, secondo i principi sull’irreperibilità relativa. La sospensione dei termini procedurali, dal 9 marzo 2020 e poi prorogata, ha comportato sessantaquattro giorni di sospensione; i novanta giorni di cui all’art. 88, comma 3, cod. giust. contabile scadevano quindi l’11 luglio 2020. Poiché l’udienza si è tenuta l’8 luglio 2020, il termine non è stato rispettato: il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la violazione e fissare nuova udienza. La Corte accoglie pertanto il motivo e rinvia al primo giudice, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), cod. giust. contabile, anche per le spese.
Nota della Redazione
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