La non contestazione supera la forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 17704 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione la forma scritta richiesta dall’art. 1888 c.c. ha natura ad probationem e non ad substantiam. Ne consegue che il requisito formale attiene esclusivamente al regime probatorio e non impedisce che la conclusione del contratto e la sua vigenza nel periodo dedotto possano ritenersi fatti pacifici per effetto della mancata specifica contestazione della compagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c. La non contestazione, quale tecnica di delimitazione del thema decidendum, determina l’espunzione del fatto dal thema probandum e l’esonero dall’onere della prova, salvo che emerga una prova positiva della sua inesistenza. Tale principio non incontra il limite della forma scritta ad probationem, limite operante solo quando la forma è richiesta ad substantiam.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, agiva contro la compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne dalle conseguenze della propria responsabilità professionale, allegando di aver risarcito il danno al cliente per non aver tempestivamente impugnato una cartella di pagamento. Il Tribunale rigettava la domanda per mancata prova del rapporto professionale, mentre la Corte d’appello, con diversa motivazione, la rigettava ritenendo non assolto l’onere di provare l’esistenza di una copertura assicurativa valida nel periodo in cui era maturato l’inadempimento, non essendo stata prodotta la relativa polizza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, con i quali il professionista deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1888 e 2697 c.c., per non aver la Corte di merito considerato provata la copertura assicurativa in assenza di specifica contestazione sul punto da parte della compagnia.

Il Collegio ha coordinato il disposto dell’art. 1888 c.c. con la regola processuale dell’art. 115 c.p.c., ricordando che la forma scritta ad probationem non può essere surrogata dalla mera non contestazione solo quando sia specificamente contestato l’oggetto del contratto o la sua stessa esistenza. Nella specie, invece, la compagnia non aveva contestato l’esistenza del rapporto, ma aveva incentrato la difesa su profili diversi, come l’operatività della polizza per rischio escluso, massimali e franchigie, presupponendo implicitamente la sussistenza del contratto.

La Corte ha chiarito che la non contestazione non è un mezzo di prova, ma una tecnica di semplificazione che comporta l’espunzione dei fatti non contestati dal thema probandum, con conseguente esonero dall’onere probatorio, salvo prova contraria. Tale principio incontra un limite solo quando la forma è richiesta ad substantiam, poiché in tal caso attiene all’esistenza stessa del diritto e non alla sua prova.

Applicando tali principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’esistenza della copertura nel periodo dedotto, non contestata e anzi presupposta dalle difese, dovesse considerarsi pacifica, non potendo la Corte territoriale escluderla per il solo mancato deposito della polizza. Il ricorso incidentale è stato invece dichiarato inammissibile, risolvendosi in una rivisitazione del materiale istruttorio e difettando dei requisiti di specificità di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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