Accertamento sintetico e termine lungo per omessa dichiarazione, anche in caso di esonero (Cass. civ. Sez. 5 n. 6833 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine ordinario di decadenza di cui all’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, nella versione ratione temporis applicabile, trova applicazione in presenza del mero presupposto obiettivo dell’omessa presentazione della dichiarazione, a prescindere dalle ragioni che vi abbiano indotto il contribuente, ivi inclusa la convinzione di essere esonerato dall’obbligo dichiarativo. Con riferimento all’accertamento sintetico ex art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, la previsione che la spesa per incrementi patrimoniali si presumere sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, non determina una doppia imposizione, atteso che la somma accertata viene ripartita pro quota nei diversi periodi d’imposta. Sul piano processuale, il vizio di motivazione resta circoscritto alle ipotesi della sua apparenza e della sua incomprensibilità, non essendo più denunciabile il semplice difetto di sufficienza, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite.
Il Fatto
Alla persona fisica, per l’anno d’imposta 2007, veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, determinava sinteticamente un reddito complessivo netto, facendo leva su incrementi patrimoniali realizzati negli anni 2010 e 2011. Il contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ritenendosi esonerato, impugnava l’atto. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, rigettavano le doglianze del contribuente, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lamentando in particolare vizi di motivazione della sentenza d’appello, l’illegittima applicazione del termine lungo di accertamento e l’illegittimo utilizzo di incrementi patrimoniali di anni successivi a quello oggetto di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, tutti relativi al vizio di omessa motivazione. Richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014 e la successiva pronuncia Sez. U. n. 16159/2018, ha ribadito che, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è consentito solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Alla luce di tale principio, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla congruità della motivazione circa l’utilizzo di incrementi patrimoniali di anni successivi e la valutazione dei redditi dei familiari, per i quali la sentenza impugnata aveva fornito una spiegazione logica e coerente. Ha invece ravvisato un vizio di motivazione apparente con specifico riferimento alle giustificazioni addotte dal contribuente circa le spese per l’acquisto e il mantenimento di veicoli, quest’ultima parte della motivazione risultando del tutto carente.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha rigettato la tesi del contribuente, secondo cui il termine di decadenza più lungo di cui all’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 non sarebbe applicabile a chi, ritenendosi esonerato, non abbia presentato la dichiarazione. La pronuncia chiarisce che il presupposto oggettivo per l’applicazione del termine lungo è unicamente l’omessa presentazione della dichiarazione o la presentazione di una dichiarazione nulla. La ratio della norma è individuata nella mancata collaborazione iniziale del contribuente, che pone l’Amministrazione in una condizione di maggiore difficoltà nei controlli; tale ragionevolezza prescinde dalle motivazioni che hanno indotto all’omissione e, pertanto, risulta giustificato anche quando il contribuente ritenga di essere esonerato dall’obbligo dichiarativo.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, con cui si contestava l’utilizzo di incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi per la determinazione sintetica del reddito. La Corte ha richiamato la disposizione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 nella versione applicabile ratione temporis, la quale prevede che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Ha inoltre chiarito che l’imputazione a ritroso non comporta una doppia imposizione, poiché la somma accertata viene ripartita pro quota nei vari periodi d’imposta, e che l’intento è quello di tassare redditi occultati accumulati nel tempo, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
In conclusione, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, limitatamente alle doglianze relative alla mancata valutazione delle giustificazioni sulle spese per i veicoli, rigettando tutti gli altri. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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