Accertamenti bancari su conti di terzi: il lavoratore autonomo deve dimostrarne l’attribuibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 12368 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi, ma solo ai titolari di redditi d’impresa, mentre quella relativa ai versamenti opera nei confronti di tutti i contribuenti. L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, della loro riferibilità al contribuente. La prova contraria di quest’ultimo deve essere analitica per ogni operazione bancaria, non generica.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente, esercente attività di autoscuola, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, contestando omessi ricavi sulla base di indagini finanziarie condotte anche su conti correnti intestati al coniuge. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo assorbente la mancanza di contraddittorio preventivo. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, escludendo l’obbligo del contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati e rigettando le altre doglianze. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla nullità della notifica per mancata autorizzazione del messo comunale, rilevando che la nomina del messo e la legittimazione a notificare discendono direttamente dall’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e che l’onere di dimostrare l’assenza della qualifica grava sul contribuente. Ha altresì escluso la configurabilità di una motivazione apparente della sentenza impugnata, non sussistendo alcuna anomalia motivazionale sindacabile in cassazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità dell’avviso per mancato contraddittorio preventivo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, secondo cui l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale vige, per i tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata solo per i tributi armonizzati. Nel caso in esame, trattandosi di accertamento basato su indagini bancarie, la presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 consente all’Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti, senza che la legittimità dell’utilizzazione sia condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio.
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo relativo all’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per mancata allegazione della delega alla firma e sui vizi formali dell’avviso, affermando che il mancato esame di una questione puramente processuale non dà luogo al vizio di omissione di pronuncia, potendo configurarsi solo una decisione implicita di rigetto, censurabile come violazione di legge, non ravvisabile nella specie.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha accolto la censura relativa all’applicazione della presunzione di maggior reddito da prelevamenti a una contribuente che svolge attività di lavoro autonomo. Richiamando la Corte Costituzionale n. 228/2014, ha precisato che la presunzione ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa per quanto riguarda i prelevamenti, ma si estende alla generalità dei contribuenti solo per i versamenti. La sentenza impugnata, tuttavia, manca di qualsivoglia distinzione tra prelevamenti e versamenti e non verifica la natura imprenditoriale o autonoma dell’attività svolta dalla contribuente.
La Corte ha inoltre precisato che, se l’Amministrazione può utilizzare i dati di conti intestati a terzi, come quello del coniuge, deve fornire la prova, anche presuntiva, dell’attribuibilità di quei movimenti al contribuente. Il giudice di rinvio dovrà verificare se la contribuente ha fornito una prova contraria analitica per ogni operazione bancaria. Assorbiti il quinto e il sesto motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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