Ricorso inammissibile se riproduce i motivi d’appello senza criticare la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 33340 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare i medesimi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. I motivi così formulati non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata e devono considerarsi non specifici ma solo apparenti. Ove la sentenza territoriale risulti esaurientemente, logicamente e congruentemente motivata in ordine agli elementi costitutivi del reato e al trattamento sanzionatorio, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 10.12.2024, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Pesaro del 17.10.2023, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 95 in relazione all’art. 79, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 115 del 2002, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto vizio motivatorio e violazione di legge in ordine alla insussistenza del dolo generico e all’errore di diritto quale causa di esclusione della punibilità; con il secondo ha censurato la dosimetria della pena, l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il minimo edittale applicato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti si sostanziano in una mera ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione coerente e adeguata. Essi, pertanto, devono qualificarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata del provvedimento impugnato.
La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce le stesse doglianze dell’appello, motivatamente disattese, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata, richiamando Sez. V n. 28011 del 2013, Sez. IV n. 18826 del 2012, Sez. VI n. 20377 del 2009 e Sez. II n. 27816 del 2019.
Nel merito, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta esaurientemente, logicamente e congruentemente argomentata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte territoriale ha chiarito che la piena consapevolezza dell’imputato della percezione di redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato derivava dalla concreta percezione delle somme nel corso dell’anno 2020.
Parimenti adeguata è la motivazione sul diniego della particolare tenuità dell’offesa, esclusa per la violazione del bene-interesse della pubblica fede e per il conseguimento del beneficio con danno erariale. La Corte ha infine ritenuto congruamente motivato lo scostamento della pena dal minimo edittale, giustificato dall’adeguamento alla concreta gravità del fatto.
All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ipotesi di esonero, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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