Concordato in appello e limiti al ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 36439 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ovvero al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, per essere la stessa fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il sindacato di legittimità resta pertanto circoscritto alla corrispondenza tra accordo e decisione e non si estende al merito della quantificazione concordata.

Il Fatto

Il ricorrente era stato giudicato in primo grado dal Tribunale di Brescia con sentenza del 18.03.2025 per il reato di rapina aggravata di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo, e 110 cod. pen. In appello la Corte territoriale, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 20.03.2026, in parziale riforma della pronuncia di prime cure e in accoglimento dell’accordo tra le parti, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante delle più persone riunite, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa, con revoca delle pene accessorie e applicazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), e 605 cod. proc. pen., per difetto di corrispondenza tra il contenuto dell’accordo e la decisione adottata. Si censurava, in particolare, l’omessa indicazione dei motivi oggetto di concordato, di quelli rinunciati e dell’esatto contenuto dell’intesa sottoposta alla Corte territoriale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo. Il Collegio ha verificato direttamente il contenuto della proposta scritta di concordato, datata 4 marzo 2026 e depositata in udienza, dalla quale risultava che il ricorrente insisteva nell’accoglimento del motivo n. 6 dell’atto di appello — richiesta delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante — con conseguente riduzione della pena espressamente indicata in anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa, e con esplicita rinuncia agli ulteriori motivi.

La sentenza impugnata, dopo aver riportato tutti i motivi di doglianza dell’appellante, ha accolto integralmente la proposta di concordato, irrogando una pena coincidente con quella oggetto dell’accordo e non connotata da alcun elemento di illegalità. Il profilo di doglianza prospettato — la mancata indicazione dei motivi concordati e rinunciati — non si traduce quindi in un vizio del contenuto della decisione, perché la pronuncia rispecchia esattamente l’intesa raggiunta.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso concreto la pena irrogata — anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa — coincide con quella concordata e non presenta profili di illegalità, con la conseguenza che il motivo si risolve in una doglianza estranea al perimetro del sindacato di legittimità. Da qui la declaratoria di inammissibilità e, per effetto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 628 c.p.

Tutte le 474 sentenze sull'art. 628 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *