Sostituzione pena detentiva in pecuniaria, no a prognosi di inadempimento (Cass. pen. Sez. VI n. 34152 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non può essere fondato sulla sola gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, ma richiede una motivazione in chiave prognostica sulle ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. È illegittima la decisione che assegna rilievo assorbente alla natura del reato, quasi espressiva di una presunzione di inaffidabilità, ovvero all’assenza di garanzie sulla capacità economica dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa concerne soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. La recidiva reiterata specifica riconosciuta preclude, invece, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Roma, con riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di art. 385 cod. pen., per essersi allontanato dall’abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, ritenute equivalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva specifica reiterata.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, con un secondo motivo, l’omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. e artt. 56-ter e 58 l. n. 689 del 1981.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui l’abitualità sussiste quando l’agente, anche dopo il reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti ulteriori.
Il Collegio di merito, con motivazione adeguata, ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità del ricorrente, desumibile dai reiterati e gravi precedenti. Inoltre, è principio pacifico che la recidiva reiterata specifica preclude la sussistenza della causa di non punibilità, quale elemento sintomatico dell’accentuata pericolosità sociale e dell’elevato grado di colpevolezza. Il primo motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo è invece fondato. Il diniego della sostituzione della pena detentiva non può fondarsi sulla sola congruità della pena valutata attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma richiede la motivazione prognostica delle ragioni che rendono la pena sostitutiva inidonea alla finalità rieducativa (Sez. V n. 39162 del 2024). Parimenti, il giudice non può respingere la richiesta sulla base delle disagiate condizioni economiche dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa riguarda solo le pene sostitutive con prescrizioni (Sez. V n. 19039 del 2025).
La Corte di appello ha invece apprezzato la sola gravità del fatto, richiamando un improbabile rispetto delle prescrizioni, aspetto estraneo alle coordinate dell’art. 56-quater l. n. 689 del 1981, e ha rilevato l’assenza di garanzie sulla capacità economica del richiedente, così assegnando rilievo assorbente, secondo un automatismo non previsto dalla legge, alla natura del delitto di evasione. La violazione di tali coordinate impone l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma, limitatamente alla pena sostitutiva, perché motivi sulla idoneità rieducativa della sostituzione richiesta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.