La prova della dinamica nell’incidente con fauna selvatica (Cass. civ. Sez. 3 n. 11321 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da animali ex art. 2052 c.c., in caso di sinistro stradale tra un veicolo senza guida di rotaie e un animale selvatico, il conducente o il proprietario del veicolo che agisca contro il proprietario dell’animale o chi se ne serve è onerato dell’allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente. Tale prova deve includere sia il comportamento dell’animale sia la condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione, essendo tali elementi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento in via esclusiva o concorrente all’animale, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.. In mancanza di una prova adeguata e certa che il comportamento dell’animale sia stata causa, anche solo concorrente, del danno, la domanda non può trovare accoglimento. Nei casi di responsabilità per omissione colposa della P.A., resta invece onere del danneggiato dimostrare la colpa e la violazione degli obblighi di vigilanza.
Il Fatto
Un conducente conveniva in giudizio una Regione per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro verificatosi su una strada pubblica, dove un cinghiale si era immesso improvvisamente sulla carreggiata. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, ma la sentenza veniva riformata in appello: il Tribunale rigettava la richiesta risarcitoria, ritenendo non assolto l’onere probatorio e condannando l’attore alla restituzione delle somme già erogate.
Avverso la decisione d’appello il conducente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla violazione di legge e sull’omesso esame di fatti decisivi; la Regione resisteva con controricorso. Il ricorrente contestava in particolare che il giudice d’appello avesse escluso l’operatività dell’art. 2052 c.c., ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c., pur avendo poi comunque rigettato la domanda per carenza probatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima esaminato il motivo relativo alla violazione dell’art. 2052 c.c., dichiarandolo infondato. Ha precisato che la statuizione impugnata si fondava su un duplice rilievo: l’insufficienza delle prove fornite dall’attore, rilevante sia ai fini dell’art. 2043 c.c. sia dell’art. 2052 c.c., e la mancata dimostrazione di una condotta dell’animale connotata da caratteri di imprevedibilità e irrazionalità tali da rendere inevitabile l’impatto. Il giudizio sulla sufficienza probatoria, ha osservato la Corte, è tipicamente fattuale e rimesso al merito.
Tale conclusione è stata ritenuta conforme al più recente orientamento delle Sezioni Unite nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026, che hanno precisato gli oneri probatori gravanti sul danneggiato negli incidenti con fauna selvatica. La prova richiesta, secondo tale principio, deve riguardare la completa dinamica dell’incidente e la reciproca correlazione tra comportamento dell’animale e condotta di guida, essendo insufficiente la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata per radicare la responsabilità del proprietario.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile. La censura, infatti, non denunciava l’omissione di uno specifico accadimento storico, ma contestava la valutazione di insufficienza delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale: profilo che esula dal perimetro del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del merito.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente dimostrato l’avvenuta prospettazione di una responsabilità omissiva nei confronti della Regione. La Corte ha inoltre precisato che, anche volendo applicare l’art. 2043 c.c., il danneggiato sarebbe comunque onerato di provare la colpa della pubblica amministrazione e l’insufficiente organizzazione dei servizi di prevenzione, non essendo sufficiente il mero fatto dell’attraversamento dell’animale per integrare la prova dell’elemento soggettivo dell’illecito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della recente precisazione giurisprudenziale dei principi applicabili.
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Nota della Redazione
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