Inammissibile il motivo di appello che deduce come vizio di violazione di legge un errore nella ricostruzione del fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 11995 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di legge, solleciti un riesame del merito della fattispecie concreta, mediante la rilettura delle risultanze istruttorie e la contestazione del giudizio di fatto sulla sussistenza del difetto del prodotto, sul nesso di causa e sulla colpa. L’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle prove è estranea all’ambito del vizio di legittimità e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se il ragionamento è completo, corretto e coerente sul piano logico-giuridico. Gli errori materiali della sentenza non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, ma vanno emendati dal giudice che li ha commessi, previa istanza di correzione.
Il Fatto
Una donna convenne in giudizio il venditore di un pistone reggi portellone per autovettura, che si era spezzato al momento dell’apertura del portellone, provocandole una ferita lacero contusa al cranio. Il venditore negò la vendita e chiamò in causa il proprio fornitore, il quale a sua volta chiamò in causa la società produttrice del componente. Il giudice di pace accolse la domanda, condannando il venditore al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta dall’attrice, ritenendo che, essendo stato il pistone acquistato dal marito della danneggiata, quest’ultima fosse gravata dell’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa e che all’esito dell’istruttoria non fosse emersa prova adeguata dell’evento di danno e del nesso di causa con la lesione lamentata. Avverso tale sentenza la danneggiata ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali la ricorrente aveva dedotto la violazione del d.P.R. 224/1988 e degli artt. 118 e 120 cod. cons., nonché dell’art. 2043 cod. civ., lamentando che il Tribunale non avesse considerato la sua legittimazione attiva ai fini dell’azione di responsabilità da prodotto difettoso e che le risultanze istruttorie avrebbero comunque dimostrato la sussistenza del difetto, del nesso di causa e della colpa del convenuto.
La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, perché formulati non secondo il paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma volti a sollecitare un riesame del merito della fattispecie concreta. Ha ricordato che i vizi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. attengono alla ricerca e all’interpretazione della norma regolatrice del caso, ovvero alla riconduzione della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, e non già all’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito. La rilettura delle emergenze istruttorie e la contestazione del giudizio di fatto sulla sussistenza del difetto e del nesso di causa sono attività riservate al giudice del merito e sottratte al sindacato di legittimità.
Quanto al terzo motivo, concernente la condanna alle spese del doppio grado in favore della società rimasta contumace in appello, la Corte ha osservato che, per le spese del secondo grado, si è trattato di un errore materiale della sentenza, emendabile dal Tribunale previa istanza di correzione, e non deducibile come motivo di ricorso. Quanto alle spese del primo grado, la caducazione della pronuncia si sarebbe determinata solo per effetto dell’accoglimento di una delle censure precedenti, non verificatosi. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo superfluo ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società produttrice, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.