Restituzione del bene sequestrato all’avente diritto e prova dello ius possidendi (Cass. pen. Sez. II n. 39944 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro, la restituzione che consegue alla perdita di efficacia del vincolo per effetto di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 323, comma 1, cod. proc. pen., va disposta in favore dell’avente diritto, che può essere soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato. Diversamente, la restituzione conseguente alla revoca del sequestro ripristina lo status quo ante e va disposta in favore del soggetto nei cui confronti il bene fu sequestrato. Chi invoca la restituzione deve allegare e fornire prova specifica dello ius possidendi, anche in caso di proscioglimento, non essendo sufficiente il mero richiamo al favor possessionis.
Il Fatto
Il ricorrente è stato prosciolto, con formula assolutoria poi modificata dalla Corte di appello di Ancona in “perché il fatto non sussiste”, in relazione a un’imputazione concernente una statua in marmo rinvenuta nel suo giardino. Il giudice di primo grado, confermato nel resto in appello, non ha disposto la confisca del bene, ma il suo dissequestro con restituzione all’avente diritto, individuato nel Comune di Ancona.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificandolo infondato. Il Collegio ha rilevato che il giudice di appello non ha applicato alcuna confisca, ma si è limitato a confermare “nel resto” la sentenza di primo grado, che aveva disposto il dissequestro e la restituzione del bene all’avente diritto.
La Corte ha precisato la distinzione tra le due possibili vicende del vincolo reale. Una cosa è la restituzione che consegue alla revoca del sequestro, altra cosa è la restituzione che consegue come effetto della perdita di efficacia del sequestro ex art. 323, comma 1, cod. proc. pen. Solo nel primo caso la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale il bene è stato sequestrato, poiché la revoca postula il venir meno delle condizioni di applicabilità del sequestro e comporta il ripristino dello status quo ante.
Nel caso in cui il sequestro perde efficacia a seguito di una sentenza di proscioglimento, invece, la restituzione va disposta in favore dell’avente diritto, che può essere anche un soggetto diverso da quello nei cui confronti il bene fu sequestrato. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 2, n. 39247 del 2010 e Sez. 2, n. 51753 del 2013.
Il Collegio ha inoltre ribadito che, in tema di sequestro preventivo, è necessario allegare e fornire prova specifica dello ius possidendi per ottenere la restituzione del bene, anche in caso di proscioglimento dell’imputato, non essendo sufficiente il mero richiamo al favor possessionis, come affermato da Sez. 2, n. 8027 del 2025 e, nello stesso senso, da Sez. 1, n. 31388 del 2021.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni per le quali il bene dovesse ritenersi di proprietà dell’ente pubblico, che ne aveva diritto, e non del ricorrente, il quale non aveva fornito la prova positiva di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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