Responsabilità omissiva del genitore per violenza sessuale e maltrattamenti del convivente (Cass. pen. Sez. 3 n. 6742 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro la libertà sessuale, la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 cod. civ. in capo al genitore, comporta l’obbligo di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni. Risponde pertanto a titolo di causalità omissiva ex art. 40, comma 2, cod. pen., in concorso con l’autore del reato, il genitore che, consapevole degli abusi sessuali commessi dal convivente sui figli minori, non si attivi per impedirli. La responsabilità omissiva del genitore è altresì configurabile in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente del convivente, ometta di intervenire pur avendone la possibilità. Il delitto di maltrattamenti concorre con quello di violenza sessuale quando le condotte vessatorie non siano esclusivamente finalizzate e strumentali alla realizzazione della violenza sessuale ma presentino autonomia, comprendendo percosse gratuite, ingiurie e minacce.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone aveva ritenuto il solo imputato colpevole di violenza sessuale in danno della figlia minore della compagna, assolvendo la madre e l’uomo dal delitto di maltrattamenti in famiglia. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza, riconosceva entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, condannando l’uomo e la donna, quest’ultima per omessa impedibilità delle condotte del convivente.

Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della posizione di garanzia in capo alla genitrice, all’elemento soggettivo, all’assorbimento del reato di maltrattamenti in quello di violenza sessuale e alle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le doglianze in gran parte meramente rivalutative del compendio istruttorio o manifestamente infondate. Quanto alle censure sulla valutazione delle prove, ha rammentato che non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, potendo il vizio di motivazione essere sindacato solo sul prodotto dell’ingegno e non sul materiale probatorio grezzo.

In relazione alla posizione di garanzia della genitrice, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’art. 147 cod. civ. pone in capo ai genitori l’obbligo di tutelare i figli contro le altrui aggressioni sessuali. La responsabilità omissiva ex art. 40, comma 2, cod. pen. richiede la conoscenza o conoscibilità dell’evento, la conoscibilità dell’azione doverosa e la possibilità oggettiva di impedire l’evento. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente desunto tali requisiti da circostanze quali la normalizzazione delle condotte morbose del compagno e l’induzione del figlio a mentire agli inquirenti.

Quanto al rapporto tra maltrattamenti e violenza sessuale, la Corte ha escluso l’assorbimento, attesa l’autonomia delle condotte vessatorie, consistite in sistematiche molestie, ingiurie, svalutazioni e minacce, non riconducibili alla mera realizzazione degli atti sessuali. Ha inoltre ritenuto configurabile il concorso per omissione della madre nei maltrattamenti, evidenziando l’omesso intervento per far cessare lo stato di cose e la condotta propria di insulti e oppressione quotidianamente rivolta alla figlia.

In ordine alle pene accessorie, la Corte ha precisato che l’art. 609-nonies cod. pen. non lascia margini di discrezionalità al giudice, imponendo l’interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e, per i reati commessi in danno di minori, da qualunque incarico nelle scuole e in strutture frequentate prevalentemente da minori. Ha escluso dubbi di legittimità costituzionale, valorizzando la funzione di protezione delle potenziali vittime in linea con la Convenzione di Lanzarote.

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

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