Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4702 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammessa per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta, che provvede all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale Civile di Benevento, Sezione Lavoro, n. 275/2023, pubblicata il 16.03.2023, con la quale è stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23.
L’istante espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il gravame. Richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato, il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione.
Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 475 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il Collegio dà atto che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, in virtù del D.Lgs. n. 149/2022.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro funzionario.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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