Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta del docente (TAR Molise n. 122 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario rimaste ineseguite, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica della copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo nel termine assegnato e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Una docente titolare di supplenze ottiene dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del beneficio della c.d. carta del docente per gli anni scolastici indicati in domanda, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre accessori. Il Tribunale fa proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.
Passata in giudicato la sentenza, e rimasta inadempiuta l’amministrazione, la docente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza oltre il termine e la fissazione di una somma dovuta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. Il Ministero, costituitosi, non contesta l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Quanto ai presupposti dell’azione, le allegazioni documentali ne attestano l’ammissibilità: risulta dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza attraverso l’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 14.10.2024. La sentenza era stata inoltre notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già in data 11.09.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale. Per effetto del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata disposizione esige il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste dalle vigenti disposizioni.
Il Collegio afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del Tribunale Civile, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma di € 1.000,00 richiesta a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire.
Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nomina inoltre, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere in ulteriori 40 giorni. Il Collegio non ravvisa, allo stato, i presupposti per la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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