Nesso causale e onere della prova nella responsabilità medica per omissione (Cass. pen. n. 16500/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della parte civile ai soli effetti civili, il sindacato del giudice di legittimità sulla sussistenza del nesso causale deve essere condotto alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non” (o della “probabilità prevalente”), in luogo dello standard penalistico dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, fermo restando che l’onere della prova del nesso causale grava sul danneggiato, che deve dimostrare, anche in termini probabilistici, che la condotta omissiva colposa ha concretamente inciso sull’evento dannoso.
Il giudizio sul nesso causale in caso di omissione presuppone un accertamento di tipo controfattuale, che deve essere ancorato a dati clinico-strumentali specifici e certi, e non può essere fondato su mere congetture o su una base fattuale che nessun esperto è stato in grado di delineare. Il giudice non può supplire con il ragionamento ipotetico alla mancanza di una prova scientifica del caso concreto.
L’incertezza scientifica oggettiva in ordine all’efficacia salvifica della condotta doverosa omessa, riconosciuta dagli stessi esperti di parte, si ripercuote sull’onere probatorio a carico del danneggiato e legittima il giudice di merito a escludere il nesso causale, anche quando la colpa dei sanitari sia stata accertata.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, in presenza di un accertamento sulla colpa diverso da quello di primo grado, non è obbligatoria quando gli accertamenti tecnici disponibili sono completi, esaustivi e convergenti sul punto del nesso causale, e la decisione può essere sorretta da una motivazione implicita che evidenzi la sufficienza degli elementi per la valutazione.
Il Fatto
Una paziente di 23 anni decedeva il 18 luglio 2017 a seguito di un esteso ictus ischemico del circolo vertebro-basilare, con trombosi venosa bilaterale delle giugulari interne. Due operatori sanitari erano imputati per omicidio colposo: il primo, infermiere di turno alla Centrale Operativa del 118, per avere retrocesso il codice di emergenza da giallo a verde nonostante la segnalazione di uno sguardo deviato; la seconda, medico di pronto soccorso, per avere ritardato il contatto con il neurologo e l’avvio del protocollo ictus, nonostante il persistere del segno clinico.
Il GIP, all’esito del rito abbreviato, assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, investita dell’impugnazione delle parti civili, riconosceva la colpa di entrambi i sanitari, ma confermava l’assoluzione, escludendo il nesso causale tra le condotte omissive e l’evento morte, in ragione delle incertezze scientifiche emerse dalla consulenza tecnica, che non consentivano di affermare, nemmeno secondo il criterio del “più probabile che non”, che un trattamento più tempestivo avrebbe evitato il decesso. Avverso tale sentenza, la parte civile proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha preliminarmente precisato che, trattandosi di impugnazione della parte civile ai soli effetti civili, il sindacato di legittimità deve verificare la correttezza del ragionamento del giudice di merito alla luce del criterio della preponderanza dell’evidenza, e che l’onere della prova del nesso causale grava sul danneggiato. Ha quindi esaminato la doglianza relativa all’errore metodologico nell’accertamento del nesso causale, rilevando che la Corte d’appello non aveva arbitrariamente scelto una base fattuale successiva all’omissione, ma aveva preso atto che nessun esperto era stato in grado di delineare le condizioni cliniche della paziente al momento dell’insorgenza dei sintomi (ore 2:20), e che il giudizio controfattuale doveva necessariamente ancorarsi ai dati strumentali disponibili. Ha escluso la circolarità logica denunciata, osservando che il giudice non aveva dedotto l’inefficacia salvifica dalle condizioni terminali, ma dall’insieme delle valutazioni peritali che, alla luce della rarità della patologia e della convergenza di cofattori letiferi, avevano escluso la prova scientifica dell’efficacia salvifica.
Quanto alla lettura selettiva degli apporti peritali, la Corte ha ritenuto che il giudice del gravame avesse correttamente valorizzato le conclusioni del perito d’ufficio, il quale, ragionando espressamente in “accezione civile”, aveva affermato che era “più probabile il contrario”, ossia che la trombolisi non avrebbe salvato la paziente. Le affermazioni del perito sull’incremento delle probabilità di sopravvivenza per ogni quarto d’ora di anticipo erano riferite a dati statistici generali, non trasferibili automaticamente al caso concreto, caratterizzato da una patologia rara e da un quadro clinico atipico. Ha inoltre rilevato che il consulente di parte civile aveva dichiarato di non essere in grado di rispondere sulla efficacia salvifica di un trattamento immediato, e che tale incertezza si ripercuote sull’onere probatorio del danneggiato. La Corte ha infine rigettato la censura relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, osservando che la diversa lettura della motivazione sotto il profilo della colpa non imponeva nuovi accertamenti, atteso che gli atti erano completi e convergenti sul punto del nesso causale, e che la decisione di non rinnovare era implicitamente giustificata dalla sufficienza degli elementi per la valutazione.
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Nota della Redazione
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