Restituzione nel termine all’assente: onere di prova dei presupposti e incolpevolezza (Cass. pen. Sez. II n. 36551 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine prevista dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza è subordinata alla prova, incombente sull’istante, della ricorrenza delle ipotesi dei commi 2 e 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell’impossibilità di proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. L’onere non è di sola allegazione, ma di prova. Il requisito dell’incolpevolezza è ulteriore e autonomo: non può ritenersi implicito nella mancanza di conoscenza del processo e presuppone che l’imputato dimostri gli sforzi ragionevolmente esigibili per impugnare tempestivamente. L’atteggiamento di totale indifferenza, in presenza di un difensore di fiducia nominato e di un domicilio eletto, non integra il presupposto della mancanza di colpa.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18.01.2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., su appello proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato. In difetto di impugnazione la sentenza diveniva irrevocabile il 05.05.2024 ed era eseguita il 22.06.2026.

Il difensore di fiducia, nominato nel frattempo, avanzava istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., con richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena. L’istante deduceva che l’imputato non aveva mai avuto effettiva conoscenza del processo: il difensore di fiducia inizialmente nominato, presso cui era stato eletto domicilio, aveva rinunciato all’incarico senza che la rinuncia fosse comunicata all’assistito, e gli atti successivi erano stati notificati al domicilio eletto presso il difensore rinunciante.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la portata dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2022. La disposizione introduce uno strumento di tutela per l’imputato giudicato in assenza, ma nei soli casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., cioè quando la dichiarazione di assenza si fonda su elementi indiretti e non su elementi di certezza. Il quadro è completato dalla disciplina transitoria dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022 e dai correttivi della legge n. 114 del 2024. Poiché la sentenza da impugnare è del 18.01.2024, la norma è applicabile ratione temporis.

Il Collegio rileva che il legislatore ha posto a carico dell’interessato un onere non solo di allegazione, ma di prova. L’istante deve dimostrare che l’intero procedimento si è celebrato in sua assenza, che la dichiarazione è stata resa nei casi dei commi 2 e 3 dell’art. 420-bis e non in quelli del comma 1, che non ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che non ha potuto impugnare nei termini senza sua colpa.

Nel caso concreto l’onere non risulta assolto. La difesa ha prodotto solo stralci di provvedimenti e verbali, dai quali non emergono le ragioni della dichiarazione di assenza; dall’intestazione della sentenza di appello non si comprende neppure lo status processuale dell’imputato. Nulla è provato sulle modalità di presentazione dell’appello. Quanto all’istanza di misura alternativa, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Sorveglianza il 09.04.2026, essa induce a ritenere l’esistenza di un ordine di esecuzione con sospensione ex art. 656 cod. proc. pen., ma nulla è allegato sulle relative notificazioni, circostanza rilevante anche per la tempestività della richiesta, che ai sensi dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. va presentata a pena di decadenza entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento.

La Corte confuta poi la tesi difensiva sulla rinuncia al mandato: essa è intervenuta solo dopo la celebrazione della prima udienza innanzi al Tribunale, quando il processo era già pendente, e non risulta motivata con l’impossibilità di contattare l’assistito. Soprattutto, l’istante nulla allega sull’impossibilità incolpevole di impugnare, requisito ulteriore che imponeva di provare gli sforzi esigibili, tanto più che l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui. L’atteggiamento di totale indifferenza non è compatibile con la mancanza di colpa richiesta dalla norma. L’istanza è pertanto rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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