Deposito telematico dell’impugnazione e inammissibilità del ricorso del PM (Cass. pen. Sez. VI n. 37162 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 10 gennaio 2025, nei procedimenti davanti al tribunale ordinario, l’atto di impugnazione del pubblico ministero è presentato mediante deposito con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen., ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. e art. 3, comma 1, lett. d), d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato. L’inosservanza di tali modalità rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. La regola cede solo in presenza di malfunzionamenti dei servizi telematici attestati e certificati secondo l’art. 175-bis cod. proc. pen.. Le deroghe all’obbligo telematico previste dai commi 2, 3 e 4 del citato art. 3 non ricomprendono l’impugnazione della sentenza del tribunale ordinario.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con rito abbreviato, condanna l’imputato per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, contestato per la detenzione di circa quaranta chilogrammi di cocaina, da cui si sarebbero potute ricavare 191.901 dosi medie singole.

Il Procuratore della Repubblica propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e difetto di motivazione: censura l’applicazione delle attenuanti generiche fondata su elementi contraddittori e il giudizio di bilanciamento con l’aggravante dell’ingente quantità, oltre alla quantificazione della pena operata con mero richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che l’impugnazione del Procuratore è stata depositata il 23 aprile 2026 in modalità cartacea. La questione giuridica attiene quindi alle modalità di proposizione dell’atto e non ai motivi di merito, che restano assorbiti.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., che impone la presentazione dell’atto di impugnazione mediante deposito con le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen.. Quest’ultima disposizione, introdotta dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

La Corte ricostruisce il quadro delle fonti secondarie. L’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 demanda a un regolamento ministeriale l’individuazione degli uffici e delle tipologie di atti per cui sono ammesse modalità non telematiche, oltre ai termini di transizione; il comma 5 subordina l’applicazione dell’art. 111-bis alla pubblicazione dei regolamenti. Nelle more, l’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 consente il deposito non telematico presso segreterie e cancellerie o la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

Il regolamento è stato emanato con d.m. 29 dicembre 2023, n. 217. L’art. 3, comma 1, lett. d), nel testo risultante dalle modifiche succedutesi, stabilisce che a decorrere dal 10 gennaio 2025 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche nei procedimenti davanti al tribunale ordinario. I commi successivi prevedono deroghe per specifiche tipologie di uffici e procedimenti, tra cui non figura l’impugnazione di una sentenza del tribunale ordinario.

Ne consegue che la proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza del tribunale ordinario è soggetta all’obbligo di deposito telematico, salvo malfunzionamenti dei servizi attestati e certificati ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., evenienza non evidenziata nel caso concreto. L’inosservanza delle disposizioni sulle modalità di deposito determina pertanto l’inammissibilità del ricorso, dichiarata ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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