Motivazione adeguata sulla pericolosità sociale e arresti domiciliari inadeguati (Cass. pen. Sez. III n. 2392 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della cautela può desumere il pericolo di recidiva dalla consistenza oggettiva e dalla modalità di esercizio dell’attività illecita, qualificata come non occasionale in ragione della quantità e varietà dello stupefacente e dei materiali di confezionamento rinvenuti. In ambito di custodia cautelare, la posizione di incensuratezza e l’offerta di un nuovo domicilio non impongono la misura degli arresti domiciliari, ove il giudice di merito motivi in modo adeguato sulla concreta e attuale pericolosità sociale dell’indagato e sulla persistente capacità di rifornire la rete di acquirenti anche da un domicilio coatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento genetico, respingendo l’istanza difensiva.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, lamentando la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe tratto il pericolo di recidiva dal solo carattere professionale dell’attività illecita, senza esaminare la personalità dell’incensurato, regolarmente occupato, e senza valutare gli arresti domiciliari, neppure in relazione al nuovo domicilio offerto, distante da quello del rinvenimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato — che non coinvolge i gravi indizi — poggia su oggettive e non contestate risultanze investigative, è privo di illogicità manifesta e pertanto non è censurabile in sede di legittimità.
Il Tribunale ha valorizzato il quantitativo e la varietà della sostanza sequestrata, oltre a materiali di pesatura e confezionamento e a sostanza da taglio. Da tali elementi ha escluso la natura occasionale ed episodica dell’attività, ravvisandovi espressione di una sicura professionalità nello spaccio di sostanze di differente natura.
Quanto alla adeguatezza della misura, la Corte conferma il ragionamento del riesame. La gran parte dello stupefacente e dei prodotti per preparare le dosi era nell’abitazione del ricorrente: gli arresti domiciliari, neppure se rafforzati dal controllo elettronico, risultano idonei a fronteggiare il pericolo concreto ed attuale di reiterazione.
Il rilevante quantitativo e la differente tipologia di droga manifestano un mercato illecito vasto e una fitta rete di clienti che l’indagato potrebbe continuare a rifornire anche da un domicilio coatto, irrilevando una diversa ubicazione o l’eventuale distanza dalla precedente.
Contrariamente a quanto dedotto, anche la personalità dell’indagato è stata verificata, riscontrandovi un serio profilo di pericolosità sociale, desunto dalla non modesta posizione nel mercato dello spaccio. Il ricorso è pertanto inammissibile; a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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