Metodo mafioso ed estorsione: motivazione carente sull’effettivo legame con il clan (Cass. pen. Sez. II n. 38387 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione aggravata dal metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., l’aggravante non può essere desunta dalla sola evocazione del nome di un esponente o di un clan, se il giudice di merito non accerta l’effettivo legame soggettivo degli imputati con la consorteria evocata e la concreta idoneità della condotta a esercitare la particolare coazione psicologica che deriva dal prospettato pericolo di fronteggiare istanze prevaricatrici di un gruppo mafioso. La motivazione è viziata quando, a fronte di plurime divergenze del narrato della persona offesa sull’attribuzione dell’evocazione all’uno o all’altro imputato, il giudice risolva il nodo con argomenti meramente assertivi e contraddittori. Resta ferma la scindibilità della valutazione testimoniale, purché il giudice dia conto delle ragioni della diversa valutazione di parti della deposizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava, con sentenza del 07.05.2025, la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di due imputati, rispettivamente per usura ed estorsione aggravata dall’essere le persone riunite e dal metodo mafioso, con condanna al risarcimento del danno verso la parte civile. I difensori proponevano ricorso per cassazione, censurando tra l’altro la ricostruzione del momento consumativo dell’usura e l’attendibilità della persona offesa, unica fonte dell’accusa estorsiva.
La questione centrale sottoposta alla Corte riguardava la sussistenza dell’aggravante speciale del metodo mafioso e la sufficienza della motivazione con cui i giudici di merito l’avevano desunta dall’evocazione del nominativo di un esponente di una consorteria.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i motivi relativi alla vicenda usuraria. Quanto al tempus commissi delicti, i giudici di merito hanno accertato che la cessione dell’immobile con patto di retrovendita celava un patto commissorio; la consumazione non può quindi essere scissa dallo schema negoziale effettivo e si protrae sino alla scadenza dell’adempimento, convenzionalmente collocata all’agosto 2018. Ne segue che l’omesso scrutinio della prescrizione non integra alcun vizio di motivazione.
Infondato è anche il motivo sull’assenza del dolo di usura: il valore del bene ceduto in garanzia, di gran lunga superiore a quello indicato nell’atto, è fatto notorio, e la successiva vendita a prezzo superiore a quello del rogito dimostra la consapevolezza dell’imputato del vantaggio conseguito. Non coglie nel segno neppure la censura sull’attendibilità della persona offesa: la Corte ribadisce il principio della scindibilità della valutazione testimoniale, che consente di ritenere veritiera una parte della deposizione e disattenderne altre, purché con adeguata motivazione. L’esclusione dell’aggravante dello stato di bisogno non incide sul delitto base né si riverbera ontologicamente sulla credibilità del narrato estorsivo.
È invece fondato il motivo sull’aggravante del metodo mafioso. La sentenza impugnata la desume dall’evocazione del nominativo di un esponente del clan, ma la stessa Corte territoriale riconosce che le dichiarazioni della persona offesa sul punto sono confuse e divergenti. La conclusione che l’imputato fosse soggetto titolato a spendere quel nome, per spessore criminale o per mediazione dei rapporti del coimputato, resta congetturale: manca l’accertamento dei legami tra il gruppo criminale di riferimento e il clan evocato, anche alla luce dei contrasti tra consorterie insistenti sul territorio e del percorso di collaborazione del soggetto menzionato.
Il capo di imputazione richiama apertamente l’aver paventato la contiguità al clan, collegando il male ingiusto minacciato a un effettivo legame soggettivo con la consorteria: legame che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, non presumere. La lacuna motivazionale impone l’annullamento.
La Corte esclude invece la riqualificazione del fatto nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Manca la necessaria direzione finalistica: la violenza non tendeva a rafforzare la pretesa creditoria del coimputato, ma a impedire l’esercizio del diritto di un terzo estraneo alla vicenda, estraneo allo schema dell’art. 393 cod. pen. In conclusione, la sentenza è annullata limitatamente all’aggravante speciale con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, restando assorbite le censure sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.