Recidiva privilegiata e obbligo di bilanciamento delle attenuanti (Cass. pen. Sez. IV n. 32577 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. integra una circostanza aggravante a privilegio parziale, a c.d. blindatura debole: essa non può essere posta a fondamento di un giudizio di prevalenza delle attenuanti, ma resta neutralizzabile mediante un giudizio di equivalenza che elida il relativo aumento. Il giudice che riconosca una circostanza attenuante deve perciò procedere al bilanciamento con le aggravanti bilanciabili ex art. 69 cod. pen. e motivare l’esito, non potendo limitarsi all’alternativa tra prevalenza e disapplicazione della recidiva. Il ricorso ai soli criteri di cui all’art. 133 cod. pen. non supplisce all’omesso giudizio comparativo, che deve precedere ogni diversa valutazione commisurativa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2024, riformava parzialmente la decisione con cui il GIP del Tribunale di Napoli aveva condannato l’imputato per una pluralità di reati: furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di autovettura di servizio, il tutto in concorso con altri e con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In appello veniva riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno, ma il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee veniva mantenuto, con rideterminazione della pena in misura inferiore a quella irrogata in primo grado.
La difesa ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Si assume che la mera contestazione della recidiva qualificata non possa condurre a un automatismo nel giudizio di pericolosità sociale, né travolgere gli elementi di segno positivo, e che la sentenza abbia omesso di spiegare perché tali elementi non consentissero di elidere l’effetto aggravante della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV accoglie il ricorso. Il giudice di appello aveva ritenuto la recidiva qualificata ostativa al riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. in termini di prevalenza, negando poi la possibilità di disapplicare la recidiva sulla base dei numerosi precedenti penali, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010.
La Corte rileva il vizio logico di fondo: il giudice territoriale ha trascurato che la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. ha carattere di circostanza a privilegio parziale. Essa si sottrae al bilanciamento in termini di minusvalenza, ma ha resistenza parzialmente vincibile mediante la neutralizzazione del possibile aumento a seguito di un giudizio di equivalenza con le attenuanti. L’appello aveva invece posto la sola alternativa tra prevalenza delle attenuanti, preclusa dalla recidiva parzialmente privilegiata, e disapplicazione della recidiva, senza esprimere le ragioni del diniego del possibile giudizio di equivalenza.
Difetta dunque, osserva la Corte, ogni motivazione sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non sottratte alla comparazione. La sentenza aveva spiegato perché non fosse possibile disapplicare la recidiva, per poi trattare, con un salto logico, l’incidenza del positivo comportamento dell’imputato sulla riduzione della pena base di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen. In tal modo si è determinato il trattamento sanzionatorio presupponendo che la presenza di una circostanza privilegiata estendesse il regime di privilegio a tutte le altre circostanze coesistenti, sottraendole al bilanciamento.
Richiamando le Sezioni Unite n. 42414 del 2021 (Cena), la Corte ribadisce che, in caso di prevalenza delle attenuanti, le relative diminuzioni operano sulla pena risultante dall’aumento applicato per l’aggravante privilegiata. Ma, in presenza di altre circostanze eterogenee, il giudice non può scegliere un itinerario commisurativo diverso da quello disegnato dagli artt. 69 e 63 cod. pen.: deve operare il bilanciamento tra aggravanti che lo consentono e attenuanti, determinando la pena secondo l’art. 63, quarto comma, in caso di minusvalenza, o l’art. 63, quinto comma, in caso di prevalenza. È vero che gli elementi mitigatori neutralizzati dalla recidiva reiterata possono trovare considerazione ex art. 133 cod. pen., ma tale valutazione non può prescindere dal previo giudizio di comparazione: la Corte di appello avrebbe dovuto sviluppare un nuovo bilanciamento dopo il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento e spiegarne l’esito.
La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con contestuale pronuncia ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. e dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità penale.
Nota della Redazione
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