Omessa pronuncia e compensazione delle spese: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5789 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ex art. 92 c.p.c. è limitato all’ipotesi di motivazione apparente, illogica o stereotipata, non potendo la Corte valutare il “peso” della gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte. In caso di omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda non assorbita né implicitamente respinta, la parte, in appello, è tenuta a proporre specifico motivo di impugnazione, non potendo limitarsi a riproporre la questione ex art. 346 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio l’istituto previdenziale per sentir dichiarare infondata la pretesa restitutoria di un asserito indebito, relativo a una riduzione del trattamento pensionistico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, compensando le spese di lite, e nulla aveva statuito sulla domanda di ripristino della maggiorazione sociale a partire dal gennaio 2019, avente ad oggetto un periodo successivo alla domanda.
La Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado, motivando la compensazione sulla base dell’errore incolpevole dell’istituto, determinato dall’erroneo inserimento telematico di dati reddituali da parte della pensionata, e dichiarava inammissibile la domanda relativa alla maggiorazione sociale per mancata proposizione di appello sul punto. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l’assenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, essendo rimasta totalmente vittoriosa nel merito. La Corte osserva che, nel caso di specie, trova applicazione il testo dell’art. 92 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 132/2014, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 77/2018 nella parte in cui non prevedeva la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Richiamando i propri precedenti, la Corte afferma che la motivazione sulle ragioni di compensazione è sindacabile in sede di legittimità solo ove siano addotte ragioni illogiche od erronee, oppure quando si tratti di motivazione stereotipata che si esaurisca in clausole di mero stile. Al di fuori di tali limiti, il “peso” della gravità ed eccezionalità non può essere sindacato, salva l’ipotesi di motivazione apparente, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso concreto, la motivazione della Corte d’appello non è apodittica né illogica, avendo il collegio argomentato dall’incolpevolezza dell’errore dell’istituto, determinato dall’erroneo inserimento telematico dei dati da parte della ricorrente. Il motivo di ricorso, censurando la compensazione nel merito e adducendo elementi di fatto ulteriori, esorbita dal sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’omessa pronuncia di primo grado potesse qualificarsi come implicito rigetto o assorbimento, trattandosi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Le due domande, aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento dell’insussistenza dell’indebito per il periodo pregresso e la condanna alla prestazione per il futuro, erano indipendenti e non connesse. In tale evenienza, il principio consolidato richiede che l’appellante proponga specifico motivo di impugnazione, non potendo limitarsi a riproporre la questione ex art. 346 c.p.c. Nel caso di specie, la ricorrente, come ammesso, si era limitata nelle conclusioni a chiedere la ricostituzione della maggiorazione sociale, senza articolare un motivo di violazione dell’art. 112 c.p.c.
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