Riforma assolutoria in appello: necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa (Cass. pen. Sez. V n. 31051 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento fondata su motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato, a norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La Corte d’appello che, in riforma della decisione assolutoria, ritenga credibile la persona offesa che il primo giudice aveva giudicato inattendibile, senza disporne la nuova escussione, incorre in un vizio di violazione di legge rilevabile anche d’ufficio. La sentenza di riforma deve inoltre confrontarsi con gli argomenti spesi dal primo giudice, esponendo una motivazione rafforzata.
Il Fatto
Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione del Tribunale di Vasto, dichiarava l’imputato colpevole del reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per avere proferito nei confronti della persona offesa le frasi indicate in rubrica, con l’aggravante di avere commesso il fatto in modo simbolico e con armi. Irrogava la pena, ritenute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, di euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno liquidato equitativamente in euro 800.
Propone ricorso l’imputato, articolando cinque motivi. Si deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale reso una motivazione rafforzata nel rovesciare l’assoluzione, la violazione di legge sulla gravità della minaccia, il vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa, la violazione di legge sulla riconosciuta aggravante e la mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto. La Corte di cassazione rileva che la Corte d’appello, nel riformare la decisione assolutoria del primo giudice, ha disatteso il dettato dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La norma impone al giudice, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato.
Nel caso esaminato non emerge dalla sentenza impugnata che la persona offesa sia stata nuovamente escussa. Il punto è decisivo: a fronte dell’inattendibilità della stessa ritenuta dal primo giudice, la Corte territoriale l’ha al contrario considerata credibile, ribaltando l’esito assolutorio senza rinnovare l’assunzione della prova dichiarativa.
Tale omissione integra un vizio di violazione di legge che la Corte di cassazione deve rilevare anche d’ufficio, secondo il principio già affermato dalla Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023 (Rv. 285264 – 01).
A ciò si aggiunge un secondo profilo. La motivazione della sentenza di riforma non appare rafforzata, come invece avrebbe dovuto essere, poiché non ha affrontato gli argomenti spesi dal primo giudice per ritenere inattendibile la versione offerta dalla persona offesa: le modalità attraverso le quali aveva conosciuto l’imputato, il ritardo nella presentazione della querela, il generico riferimento ad ulteriori minacce e l’asserzione di avere patito un’estorsione. Sul punto la Corte richiama Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026 (Rv. 289123 – 02).
La sentenza impugnata va pertanto annullata in relazione a quanto sopra e alle censure mosse nel primo e nel terzo motivo di ricorso, restando assorbite le doglianze argomentate negli ulteriori motivi. Il rinvio è disposto per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
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Nota della Redazione
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