Bancarotta fraudolenta: distinzione tra tenuta fraudolenta e occultamento delle scritture contabili (Cass. pen. n. 17258/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942 punisce due ipotesi alternative: la bancarotta fraudolenta documentale “generale”, consistente nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili con annotazioni false o parzialmente omesse, con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che presuppone il dolo generico; e la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, insita nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, che presuppone la loro fisica inesistenza ed è assistita dal dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non già quando si solleciti dal giudice di merito l’esercizio dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. o la rinnovazione del dibattimento ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che è subordinata alla condizione che il giudice d’appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
La produzione documentale in giudizio, anche se tardiva, è ammissibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., purché sia assicurato il contraddittorio sul contenuto, non essendo applicabile la preclusione di cui all’art. 468 cod. proc. pen., che riguarda le richieste di prove testimoniali, non quelle documentali.
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si configura quando il depauperamento del patrimonio sociale incida negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori; l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Il Fatto
L’imputato, amministratore di fatto della s.r.l., fallita il 18 ottobre 2013, veniva condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per avere sottratto i libri e le scritture contabili obbligatorie e tenuto la residua contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché per avere omesso di incassare il prezzo della vendita di attrezzature e beni per euro 253.540,40 e per avere esposto passività inesistenti per euro 363.000,00 a fronte di una fittizia fornitura di rame. La Corte d’appello di Brescia confermava la condanna, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Con riguardo alla documentazione prodotta dalla parte civile, ha affermato che l’acquisizione era stata legittima ex art. 234 c.p.p., non essendo la preclusione di cui all’art. 468 c.p.p. estensibile alla prova documentale. Quanto alla mancata acquisizione dei registri IVA e del libro giornale 2011, ha ribadito che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 1, c.p.p. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di appello, che può negarla quando, come nella specie, ritenga di poter decidere allo stato degli atti, essendo la contabilità già reputata inattendibile per la sua incompletezza e per le anomalie in essa riscontrate, quali fatture duplicate, mancanza di documenti di trasporto e crediti inesigibili registrati.
In ordine alla bancarotta documentale, la Corte ha richiamato la distinzione tra l’ipotesi “generale” (fraudolenta tenuta con dolo generico) e “specifica” (occultamento o omessa tenuta con dolo specifico), rilevando che, nel caso di specie, la condotta integrava entrambe le fattispecie: l’imputato aveva tenuto una contabilità ingannevole, con annotazioni false e omissioni, e aveva poi occultato i libri obbligatori. La motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il ruolo di gestore di fatto dell’imputato, le sue ammissioni circa l’esistenza di crediti inesigibili e l’inverosimiglianza della tesi difensiva del furto, era stata ritenuta congrua e non illogica.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte ha escluso i vizi dedotti, osservando che i giudici di merito avevano accertato la fittizietà della fornitura di rame e della relativa fattura sulla base di elementi oggettivi (emissione a lavorazioni cessate, mancato rinvenimento del materiale, assenza di documentazione di trasporto). La tesi difensiva, che prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, è stata ritenuta inammissibile in quanto meramente contrapposta alla motivazione congrua dei giudici di merito e non supportata da elementi decisivi. È stata infine dichiarata inammissibile la richiesta di continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.p., in quanto proposta con motivi aggiunti tardivi, rilevando che l’istanza avrebbe potuto essere proposta in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
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Nota della Redazione
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