Rimborso cali carburante: prova solo in contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 18101 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un distributore di carburante che agisce verso il fornitore per il rimborso dei cali termici e tecnici subiti dalla merce è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non solo il fatto del calo ma anche la sua entità. Le disposizioni che, nel rapporto con l’autorità fiscale, collegano l’annotazione nei registri vidimati e l’invito al fornitore a una verifica al riconoscimento del beneficio tributario non integrano la prova di una pretesa di natura privatistica e non possono essere invocate, dall’art. 2967 cod. civ. o dal d.m. n. 55 del 2000, per ritenere assolto l’onere probatorio. La misurazione compiuta unilateralmente dal gestore, senza contraddittorio con il fornitore e fuori dal momento della consegna, non ha valore di prova in danno della controparte, e il giudizio di merito sulla insufficienza di tale prova, in assenza di canoni legali specifici, è rimesso alla discrezionalità del giudice ed è insindacabile in Cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente gestisce un distributore di carburante rifornito dalla società fornitrice e, in tale qualità, ha chiesto il rimborso dei cali termici e tecnici della merce acquistata per gli anni 2004 e 2005. Nel tempo la quantità di carburante fornita al distributore subisce riduzioni di volume, per ragioni termiche o tecniche, e il gestore vende ai clienti un quantitativo inferiore a quello acquistato: a compensazione di tale differenza è previsto un rimborso.

Il gestore ha riferito di avere effettuato due misurazioni del livello del carburante e di averle comunicate alla società, invitandola ai controlli. Non avendo ottenuto riscontro, l’ha citata davanti al Trib. Cosenza per il pagamento di 8.176,00 €. La società ha eccepito che la misurazione era avvenuta in modo irregolare e non in contraddittorio. La domanda è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2436/2019 depositata il 19.12.2019. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e individua la questione nell’onere della prova dell’avvenuto calo del carburante. Non è in discussione a chi spetti l’onere, pacificamente a carico del gestore che invoca il rimborso, ma che cosa costui debba allegare perché la pretesa risulti provata.

Il ricorrente invoca l’art. 2967 cod. civ. e il d.m. n. 55 del 2000, richiamato dal d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che l’annotazione nei registri di carico e scarico vidimati dall’autorità doganale, unita all’invito al fornitore a eseguire le verifiche, basterebbe a dimostrare il calo e a fondare il diritto al rimborso. La Corte osserva che entrambe le disposizioni attengono al rapporto tra il distributore e il fisco: prevedono un’esenzione o una riduzione dell’imposta conseguente al calo di volume e riguardano la segnalazione all’autorità fiscale del presupposto del beneficio tributario.

La controversia, invece, ha ad oggetto un rapporto tra privati, tra gestore e società fornitrice, del tutto diverso da quello fiscale. Il ricorrente invoca dunque, per dimostrare l’assolvimento dell’onere probatorio, una procedura relativa a una fattispecie diversa, e il motivo è infondato.

La Corte esclude altresì che l’esito possa fondarsi sulla testimonianza assunta in giudizio, perché quanto riferito dal teste, ossia la procedura da seguire per ottenere il rimborso, non è un fatto ma l’espressione di un giudizio di valore, con individuazione della fonte e ricostruzione di un aspetto giuridico del rapporto: una valutazione non rimessa al testimone.

Il motivo non smentisce comunque la ratio della decisione impugnata che, anche a prescindere dalla testimonianza, rileva come quanto compiuto dal gestore non basti a dimostrare l’effettività e la misura del calo. Le misurazioni, non eseguite in contraddittorio, costituiscono un accertamento unilaterale privo di valore di prova, e avrebbero dovuto essere compiute in contraddittorio al momento della fornitura. Il giudizio sulla sufficienza della prova, in mancanza di precisi canoni legali, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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