Termine di tre mesi anche per la prosecuzione del processo interrotto (C.G.A.R.S. n. 636 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 3, cod. proc. amm. si applica anche alla prosecuzione del giudizio interrotto mediante istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, cod. proc. amm.. Il rinvio esterno al codice di procedura civile, operato dagli artt. 39 e 79, comma 2, cod. proc. amm., impone di estendere anche a tale fattispecie il termine di tre mesi fissato dall’art. 305 cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata osservanza determina l’estinzione del giudizio. La decorrenza del termine non coincide con l’evento interruttivo, ma con la sua conoscenza legale, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. La legittimazione a ricorrere presuppone la titolarità di una situazione giuridica qualificata e differenziata e va accertata prima dell’interesse a ricorrere, che attiene alle utilità pratiche dell’eventuale annullamento.

Il Fatto

Alcuni ricorrenti e una società cooperativa impugnavano davanti al TAR Sicilia le delibere con cui un istituto di assistenza e beneficenza aveva disposto la stipula, previa trattativa privata, di un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura. Oggetto dell’accordo era un fondo dell’ente e la realizzazione, a cura della società acquirente, di una casa di riposo per anziani, nell’ambito di un più ampio intervento comprendente un centro commerciale. I ricorrenti lamentavano la violazione delle regole sulla scelta del contraente e chiedevano l’annullamento degli atti e dei decreti assessoriali di approvazione.

Nel corso del giudizio di primo grado decedeva uno dei ricorrenti; il TAR dichiarava l’interruzione parziale del processo e gli eredi lo riassumevano. L’Amministrazione regionale eccepiva l’estinzione per tardiva riassunzione. Con sentenza n. 2845/2022 il TAR rigettava il ricorso, dubitando della legittimazione e dell’interesse ad agire, e condannava i ricorrenti alle spese. Proponevano appello i soccombenti; la società acquirente, nel frattempo sottoposta a liquidazione giudiziale, chiedeva l’interruzione del processo, che il Consiglio dichiarava con ordinanza n. 36/2025, seguita da riassunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di estinzione, rilevando che essa concerne un presupposto processuale e precede l’esame delle condizioni dell’azione. L’eccezione, assorbita dal TAR e non giudicata infondata, era stata tempestivamente riproposta in appello e doveva quindi essere esaminata ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm..

Il punto centrale riguarda il regime dei termini dopo l’interruzione. L’art. 80 cod. proc. amm. distingue la prosecuzione mediante istanza di fissazione di udienza dalla riassunzione con atto notificato, prevedendo il termine perentorio solo per la seconda. Il Collegio aderisce all’orientamento che estende il termine di novanta giorni anche alla prima ipotesi, richiamando l’art. 305 cod. proc. civ. e il rinvio esterno degli artt. 39 e 79 cod. proc. amm. Diversamente opinando, il processo resterebbe quiescente senza limite, in contrasto con il principio di ragionevole durata dell’art. 1, comma 2, cod. proc. amm..

Il termine decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, non dal fatto storico. Nel caso concreto il decesso era stato dichiarato dal difensore nel febbraio 2017 e l’interruzione dichiarata con ordinanza del settembre 2017; l’istanza degli eredi, depositata il 4 dicembre 2017, risultava tempestiva. L’eccezione è pertanto respinta.

Passando alle condizioni dell’azione, il Consiglio distingue la legittimazione a ricorrere, questione preliminare di diritto concernente la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, dall’interesse a ricorrere, che postula una lesione concreta e attuale e un’utilità effettiva. Quanto alla prospettiva di realizzare il progetto non ammesso al PRUSST, il contenzioso si era definito con rigetto e con declaratoria di inammissibilità della revocazione, facendo venir meno la posizione legittimante.

Quanto all’aspirazione ad acquistare il fondo, il Collegio ritiene insufficiente il mero interesse all’acquisto, occorrendo la qualifica di operatore del settore edile. Gli eredi non l’avevano allegata; la cooperativa, per oggetto sociale, categoria camerale, esiguo numero di soci e dichiarata inattività, non risultava operatore del settore. L’appello è dunque rigettato, con conferma della statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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