Ricorso straordinario per errore di percezione e correzione della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 41858 del 31.12.2025)

il ricorso è deciso con ordinanza; il testo presenta intestazione “avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA”.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile quando il giudice di legittimità, per un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo, abbia condannato l’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, benché la sentenza di appello ne avesse revocato le statuizioni civili. La correzione può investire il dispositivo trascritto a ruolo, la sentenza-documento e il punto della motivazione che contiene la statuizione erronea, con eliminazione della condanna. Resta invece estranea al rimedio ogni valutazione sulla posizione di parti civili prive di attinenza con l’imputato ricorrente.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio, limitatamente alla confisca, la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18 aprile 2023, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e condannando l’imputato alla rifusione delle spese in favore di due parti civili.

Avverso tale statuizione l’imputato propone ricorso straordinario, sostenendo che la Corte di cassazione lo aveva condannato alle spese in favore delle parti civili sebbene la sentenza di appello ne avesse revocato le statuizioni civili, in esito alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di riciclaggio contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica del dedotto errore, esaminando la sentenza di appello acquisita. Il dato emerge con evidenza: la decisione di secondo grado aveva revocato le statuizioni civili nei confronti dell’imputato, già adottate dal primo giudice in favore delle parti civili.

Su questo punto la Corte Suprema, come si legge nel dispositivo e nel paragrafo 23 della motivazione, aveva invece condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime parti civili. Si configura dunque un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo: la Corte di legittimità ha percepito una realtà processuale diversa da quella effettivamente risultante dagli atti.

Tale errore è emendabile nel giudizio di correzione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. La Corte dispone pertanto la correzione della motivazione e del dispositivo, con eliminazione della statuizione relativa alla condanna alle spese per le parti civili sopra indicate.

Quanto alla ulteriore parte civile, la Corte rileva che non si rinviene alcun interesse alla sua partecipazione al presente giudizio, non essendovi attinenza con la posizione dell’imputato ricorrente. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati e la Cancelleria è incaricata delle annotazioni sugli originali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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