Revisione per contrasto di giudicati e aggravante mafiosa soggettiva (Cass. pen. Sez. I n. 31249 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, l’istanza che tenda a escludere la sussistenza di una circostanza aggravante, con conseguente riduzione di pena, prospetta una diversa qualificazione del fatto e non il proscioglimento del condannato: essa è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen., che impone di arrestarsi alla delibazione preliminare di ammissibilità. Il giudicato favorevole formatosi nei confronti del coimputato non è automaticamente estensibile ove l’aggravante sia stata accertata come di natura soggettiva, non essendo illustrata la ragione per cui le acquisizioni valevoli per un imputato dovrebbero valere anche per l’altro. La finalità agevolatrice della cosca è configurabile anche quando l’agente persegua un vantaggio proprio, purché con la consapevolezza di favorire l’interesse del sodalizio.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte in data 25 maggio 2020, avanzata dal condannato in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, ritenuta e contestata per il reato di cui al capo 12 della rubrica.

La difesa sosteneva l’esistenza di un contrasto di giudicati con la sentenza resa dalla stessa Corte d’appello in data 14 settembre 2022 nei confronti del coimputato concorrente nel medesimo reato, per il quale la medesima aggravante era stata esclusa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la Corte rileva che se il procedimento introdotto con l’istanza dichiarata inammissibile è stato instaurato ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve trovare applicazione il disposto dell’art. 631 cod. proc. pen.: gli elementi su cui si fonda la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto.

Nel caso di specie la prospettazione attiene soltanto alla diversa qualificazione del reato di rapina attribuito in concorso, non a delineare elementi per il proscioglimento. La Corte richiama il principio di Sez. 6, n. 4121 del 16.05.2019, secondo cui è inammissibile la richiesta fondata su elementi che darebbero luogo, se accertati, non al proscioglimento ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato, fattispecie riferita proprio a un’istanza volta a escludere un’aggravante con riduzione di pena.

Le Sezioni Unite n. 624 del 26.09.2001 precisano che la delibazione preliminare di ammissibilità deve arrestarsi all’obiettivo riscontro della presenza, nell’allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario; l’infondatezza “manifesta” va ricollegata all’evidente incapacità delle ragioni poste a base della richiesta di consentire una verifica sull’esito del giudizio, restando riservata al merito ogni valutazione sulla effettiva idoneità di tali allegazioni a travolgere il giudicato.

Quanto al secondo profilo, relativo all’estensione del giudicato favorevole emesso nei confronti del coimputato, la Corte osserva che la sentenza di annullamento con rinvio n. 8136-22 del 12.11.2021 rende chiaro che il motivo sull’aggravante cd. mafiosa proposto dall’odierno ricorrente era stato dichiarato inammissibile per aspecificità, avendo la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’aggravante agevolatoria di natura soggettiva. Per il coimputato, invece, l’annullamento era stato determinato dall’inadeguata motivazione sull’integrazione della circostanza in capo a quell’imputato.

La Corte riscontra una parziale genericità dei motivi rispetto alla decisione del Giudice dell’esecuzione: il tema della preclusione derivante dalla pronuncia sull’esistenza in capo al ricorrente, già in sede di merito, dell’aggravante speciale sotto il profilo soggettivo, risulta pretermesso. Non è specificamente spiegato il prospettato contrasto tra la sentenza di annullamento con rinvio e quella di appello, non essendo illustrata compiutamente la ragione per cui le acquisizioni valevoli per il coimputato dovessero estendersi al ricorrente.

Né può considerarsi estensibile il tema dell’esclusione del versamento dei proventi nelle casse del clan, trattandosi di conclusione di merito valevole per il coimputato che si scontra con il diverso accertamento per il ricorrente. La finalità agevolatrice è configurabile quando l’agente persegua anche lo scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché con la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca, come affermato da Sez. 5, n. 11101 del 04.02.2015. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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